Sezione di controllo per la Regione Siciliana



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1 Il valore è corrispondente alla totalità dei liberi Consorzi comunali, ex Province regionali e a 369 comuni.

2 Tale banca dati è stata utilizzata nell’ambito dell’apposito referto al Parlamento approvato con deliberazione della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2015/FRG dell’11 maggio 2015, da cui sono tratte le informazioni.

3 In attuazione dell'articolo 28 della legge n. 289/2002. Tale patrimonio informativo è stato da ultimo valorizzato con il d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui “I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d’Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili” secondo modalità da definire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto delle prescrizioni del Codice dell’amministrazione digitale (cfr. art. 14, co.6-bis, l. 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall’art. 8, co. 3, d.l. n. 66/2014). Il campione dei dati SIOPE è integrale.

4 La codifica, prevista dall'articolo 28 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea e delle norme conseguenti, qualifica i flussi dei pagamenti e degli incassi e ne consente aggregazioni significative per tipologia.

5 In questo contesto si collocano gli elementi conoscitivi e di riscontro acquisiti attraverso richieste istruttorie al Ministero dell’Interno, Direzione centrale Finanza locale (elenco enti locali in condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto finanziario), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro (elenco enti non rispettosi del patto di stabilità interno nel 2014), e alla Cassa Depositi e prestiti S.p.a. (anticipazioni d. l. 8 aprile 2013, n. 35 e stock di debito contratto con tale istituto).

6 Ulteriori richieste istruttorie sono state inoltrate alla Regione siciliana, Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica – Dipartimento Autonomie locali (trasferimenti regionali erogati, elenco degli enti in ritardo con l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, elenco enti commissariati), Regione siciliana, Assessorato dell’Economia, Ragioneria generale e Dipartimento Acqua e Rifiuti (anticipazioni nei confronti degli ATO rifiuti e attuazione piano di rientro dal debito). Con riferimento ai debiti fuori bilancio, sono stati utilizzati i dati messi a disposizione dalla Sezione delle autonomie, oggetto di rilevazione annuale ai fini del Referto sulla Finanza pubblica territoriale e locale.


7 La Corte costituzionale, nella sentenza n. 50 del 24 marzo 2015, depositata il 26 marzo 2015, ha rigettato i ricorsi promossi dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con i quali sono stati impugnati, complessivamente, cinquantotto commi della legge.

8 L’art. 26 del d.d.l. prevede che siano attribuite ai liberi Consorzi comunali le funzioni inerenti al coordinamento, alla pianificazione, alla programmazione ed al controllo in materia territoriale, ambientale, dei trasporti e dello sviluppo economico.

Alla Regione siciliana, oltre alle attività di amministrazione diretta in materia di sanità, protezione civile, trasporti ed infrastrutture, rimangono le funzioni di natura istituzionale esercitate nell’interesse e per il funzionamento dei medesimi quali Enti territoriali previsti dallo statuto regionale e dalla Costituzione, nonché le funzioni concernenti i rapporti internazionali e quelli con l’UE, lo Stato e le altre Regioni.



9 In tale specifico ambito, pur rinviando qualsiasi considerazione all’esito del processo di effettivo riordino delle circoscrizioni territoriali, le Sezioni Riunite hanno espresso preoccupazione sia per il numero delle città metropolitane - di per sé è pari ad un terzo del numero complessivo previsto a livello nazionale per le Regioni a statuto ordinario - sia per l’impostazione del processo di riordino delle circoscrizioni territoriali, suscettibile di dar luogo a modifiche solo in senso incrementale rispetto al già di per sé non esiguo numero di Province regionali. Il ddl di riforma attualmente al vaglio dell’ARS, prevede la riduzione dei liberi consorzi a sei, oltre all’istituzione delle città metropolitane di Catania, Messina e Palermo.

10 Per es. con riferimento alle risorse umane e strumentali, alle gestioni liquidatorie, ai rapporti finanziari, economici e patrimoniali, nonché alle competenze degli enti e degli uffici coinvolti, ecc.

11 Ex multis, cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibere n. 180/2015/PRSP, 116/2015/PRSP, 96/2015/PRSP, 31/2015/PRESP , 220/2014/PRSP e 197/2013/PRSP, 245/2014/PRSP, ecc.

12 Alcuni di essi sono tradizionali della contabilità pubblica (ad es. annualità, unità, universalità, integrità); altri, invece, sono mutuati dalla contabilità aziendale (prudenza, significatività, rilevanza, continuità, competenza economica); altri, infine, (prevalenza della sostanza sulla forma) derivano dai principi contabili internazionali (IAS).

13 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 178 del 2012.

14 Con riferimento ai residui attivi si dovranno individuare quelli che:

  • non corrispondono ad obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015;

  • non corrispondono a crediti scaduti ed esigibili negli anni di provenienza e necessitano di una reimputazione ad esercizi successivi, ma antecedenti al 2015, anno in cui si effettua il riaccertamento straordinario;

  • corrispondono a entrate esigibili nell’esercizio 2015 o in esercizi futuri e successivi a quello in cui si effettua il riaccertamento straordinario;

  • risultano di dubbia e difficile esazione e necessitano di una determinazione oggettiva e puntuale ai fini del concorso alla definizione del risultato di gestione e di amministrazione e, pertanto, devono essere assoggettati ad una adeguata “svalutazione”.

Al termine dell’operazione di riaccertamento straordinario, i residui attivi al 1° gennaio 2015 devono rappresentare crediti effettivi ed esigibili dell’ente nei confronti di terzi e costituire il punto di partenza della nuova programmazione e gestione delle entrate secondo il principio di competenza potenziata.

15 Sul versante della spesa, l’operazione di riaccertamento straordinario deve parimenti garantire il superamento di tutte le criticità contenute nella rappresentazione contabile derivante dall’applicazione dell’ordinamento vigente nel 2014.

Al riguardo si citano:



  • residui passivi a cui corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate ma non scadute ed esigibili;

  • residui passivi a cui corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate che scadono e divengono esigibili in esercizi successivi a quello in cui si effettua il riaccertamento straordinario;

  • residui passivi che si riferiscono ad accantonamenti di risorse a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate;

  • residui passivi, per gli enti locali, a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate perché riferibili a impegni “tecnici o impropri” consentiti dall’ordinamento vigente nel 2014 (art. 183, commi 3 e 5, TUEL vigente nel 2014). Al riguardo gli enti avranno cura di indicare le fonti di copertura degli impegni tecnici al fine di evitare che le relative risorse si trasformino in quota libera dell’avanzo.

16 Nelle more della piena attuazione delle regole sul consolidamento previsto dal disegno di armonizzazione, occorre procedere alla corretta applicazione delle disposizioni recate dall'art. 1, co. 550 e ss. della l. n. 147/2013, in materia di accantonamenti per perdite reiterate negli organismi partecipati; disposizione a regime dal 2018 e, in prima applicazione, negli anni 2015-2017. Si tratta di norme a carattere prudenziale, dirette ad evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo partecipato possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio.

17 Tale adempimento, peraltro, riveste una grande importanza, in quanto una più analitica rilevazione dei fatti gestionali, e, in particolare, un’accurata rilevazione di quelli di origine non finanziaria, oltre ad essere propedeutica ad un efficace controllo di gestione, consente la rappresentazione di una situazione economico patrimoniale attendibile e dunque una valutazione degli equilibri complessivi dell’ente, nell’ambito della tutela potenziata di beni assurti a rango costituzionale.

In questa prospettiva, un monitoraggio più analitico dei fenomeni gestionali, trascendendo la dimensione squisitamente finanziaria, consente una più matura ed adeguata considerazione dei fenomeni che presentano “riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente” (art. 3 del d.l. n. 174 del 2012).



18 Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibere n. 140/2015/PAR e n. 167/2015/PAR.

19 Tali contributi ammontano a 2.327.340.486,20 euro per l’anno 2013 e a 75.706.718,47 euro a decorrere dal 2014. Cfr. , sul punto D.M. 27 settembre 2013 e 20 giugno 2014.

20 Dai dati SIOPE emerge il progressivo incremento di gettito di tale imposta, i cui importi riscossi tra il 2012 e il 2014 risultano più che decuplicati, passando da 427 milioni di euro del 2012 ad euro 4,849 milioni di euro nel 2014.

21 Con riferimento ai tributi di pertinenza statale, l’attività di collaborazione dei comuni all’attività di contrasto all’evasione è stata introdotta dall’art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248, ripresa dall’art. 18 del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito in L. n. 122/2010, ed ulteriormente incentivata dall’art. 2, comma 10, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che ha innalzato la quota di compartecipazione al 50 per cento del gettito erariale recuperato .

L’art. 1 comma 12 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge n. 148/2011, ha ulteriormente elevato tale quota al 100 per cento per gli anni 2012, 2013 e 2014. Ai predetti vantaggi si aggiungono quelli collegati all’incremento di gettito dell’addizionale comunale IRPEF e, per le Regioni, dell’addizionale regionale IRPEF e dell’IRAP.

Da ultimo, si segnala l’art. 10 del d.lgs. n. 149/2011 che per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale ha previsto il riconoscimento alle province di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.


22 In questa prospettiva, l’art.243 bis, comma 6, lettera c, prevede che il piano di riequilibrio debba contenere l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

23 Le assegnazioni seguono i seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili per ciascun comune, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari a 115.000 migliaia di euro;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) ubicazione in isole minori garantendo una assegnazione di parte corrente non inferiore al 97 per cento dell'anno precedente;

e) esigenze di spesa per: il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente; la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; lo svolgimento dei servizi di polizia municipale;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) verifica delle risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo già assegnate ai singoli comuni;

h) capacità di riscossione;

i) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento rispetto alla popolazione residente come da certificazione dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).



24 DD.R.S. n. 154/S.2 del 25.07.2014, n. 163/S.2 del 06.08.2014, n. 338/S.2 del 02.09.2014, n. 393/S.2 del 20.10.2014, n. 398/S.2 del 30.10.2014 e n. 445/S.2 del 25.11.2014.

25 Cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 188/2014/PAR del 28 ottobre/29 ottobre 2014) sulla corretta contabilizzazione del contributo in entrata da parte degli enti locali e sull’impatto sugli equilibri di bilancio degli enti regionali.

26 A questo riguardo, il Dipartimento regionale delle autonomie locali con nota prot n. 7761 del 20 maggio 2015, ha riferito che le richieste sul Fondo straordinario 2014 sono state tutte esitate con tempi istruttori inferiori agli standard.

27 Cfr., sul punto, d.lgs. n. 118/2011, principio contabile applicato 4.2, punto 3.6, lett. c.

28 Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibere n. 402/2013/GEST e n. 201/2014/GEST.

29 A tal fine, è previsto che l'amministrazione definisca preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, del Tuel gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Sulla base di tali informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate non quotate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Di particolare importanza risulta anche l’aggregazione dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate non quotate tramite bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.



Tale attività, nonostante i rinvii previsti dal d. lgs. n. 126 del 2014, implica un’attenta attività preparatoria su cui la Sezione di controllo ha più volte richiamato l’attenzione.

30 A riguardo, l’art. 243 bis, comma 8, lettera g, del Tuel subordina la possibilità di accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che l’ente abbia, tra l’altro, previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i propri fini istituzionali.

31 L’art. 204, comma 1, Tuel è stato modificato dall'art. 27, comma 7, lettera c), l. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 1, comma 44, lettera a), l. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 1-sexies, comma 1, lettera d), d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 maggio 2005, n. 88, dall'art. 1, comma 698, l. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 108, l. 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'art. 2, comma 39, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10, dall'art. 8, comma 1, l. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 11-bis, comma 1, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 99, e dall'art. 1, comma 735, l. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Da ultimo, si segnalano le modifiche introdotte dall'art. 74, comma 1, n. 42), lettera a) e b), d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dall'art. 1, comma 539, l. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

32 Cfr., ex multis, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 362/2013/PRSP.

33 A questo proposito, l’art. 7 comma 1 lett. a del decreto legislativo 23.6.2011 n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, a partire dalla sua entrata in vigore rende esplicito il divieto di adozione del criterio della prevalenza.

34 Con riferimento agli oneri di urbanizzazione, l’art. 2 comma 8 della l. del 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal comma 41 dell'art. 2, d. l. 29 dicembre 2009, n. 225, e, da ultimo, art. 1 comma 2 del d. ll 29.12.2010 n. 225 (cd “Milleproroghe”), conv. in l. 26.2.2011 n. 10. L’art. 10, comma 1 ter, del d.l. n. 35/2013 e relativa legge di conversione, ha prorogato tale possibilità fino al 2014 e, da ultimo, fino a tutto il 2015 ad opera dell’art. 1, comma 536, della legge n. 190/2014.

35 Fonte: Banca d’Italia – Economie Regionali 2015.

36 Gli investimenti fissi dei Comuni contribuiscono per il 43,3% del totale mentre quelli delle Province per il 5,7%. Fonte: Banca d’Italia – Economie Regionali 2015;

37 Il saldo di parte corrente rappresenta, com’ è noto, la differenza tra le entrate corrente e le spese correnti e la spesa per rimborso prestiti di parte capitale.

38 Rappresenta il saldo tra i primi quattro titoli dell’entrata e i primi due titoli della spesa.

39 A garanzia di una maggior chiarezza dell’effettiva situazione dell’ente e coerente con l’interpretazione sistematica sopra riferita, la Sezione delle autonomie ha suggerito di costituire un apposito fondo vincolato (ad es. “Fondo Speciale destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta”), pari all’importo dell’anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti.

Si tratta di un approccio già individuato dalla Sezione delle autonomie con riferimento alla analoga fattispecie della restituzione del “fondo di rotazione” di cui all’art. 243-ter del TUEL (deliberazione n.14/SEZAUT/2013/QMIG), che ha previsto un effetto di sterilizzazione sin dal primo anno di attivazione dell’anticipazione e, di conseguenza, in quelli successivi fino alla completa restituzione dell’anticipazione ottenuta. Questa scelta trova, altresì, una giustificazione logica e tecnica, in quanto ai residui passivi – eliminati dal conto del bilancio a seguito dei pagamenti effettuati con le anticipazioni – dovrebbero corrispondere coperture nei residui attivi.



40 Cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibere n. 108/2014/VSGF e 320/2013/VSGF.

41 La norma, introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. h), d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto che l'avanzo di amministrazione non vincolato non possa essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

42 Nel nuovo regime di armonizzazione dei sistemi contabili, anche questi crediti vanno contabilizzati per intero, al fine di darne evidenza in contabilità finanziaria, compensati dall’appostamento di un fondo svalutazione crediti di congruo ammontare.

43 La misura della predetta percentuale, relativamente all'anno 2014, è stata rivista a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3-bis, comma 1, d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 maggio 2014, n. 68.

44 La norma è stata abrogata dall'art. 77, comma 1, lett. e), d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

45 Cfr., ex multis, Sezione di controllo per la regione siciliana, delibere n. 62/2015/PRSP e n. 63/2015/PRSP.

46 Ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità

47 Ai fini della contabilizzazione di tali risorse, aventi carattere di anticipazione di scopo, la Sezione delle Autonomie, con delibera n. 14/2013/QMIG, ha previsto che gli enti debbano iscrivere, nei fondi vincolati dell'esercizio in cui è accertata e riscossa l'anticipazione, una somma pari al totale assegnato, come «Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente». Dall'anno successivo, con l'inizio del rimborso, il fondo sarà progressivamente ridotto dell'importo pari alle somme restituite che saranno impegnate di anno in anno nel bilancio in cui vanno in scadenza.

48 Enti che hanno richiesto l’anticipazione alla Cassa DD.PP.: Amministrazione provinciale di Messina, Amministrazione provinciale di Siracusa, Acate, Aci castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Acquedolci, Adrano, Agrigento, Aidone, Aragona, Augusta, Avola, Bagheria, Balestrate, Barcellona pozzo di gotto, Barrafranca, Baucina, Belmonte Mezzagno, Belpasso, Bivona, Bolognetta, Brolo, Buscemi, Butera, Caccamo, Calatabiano, Caltagirone, Campobello di Mazara, Campofelice di roccella, Canicattì, Canicattini bagni, Capaci, Capizzi, Capo d’Orlando, Capri leone, Carini, Casalvecchio siculo, Cassaro, Castel mola, Casteldaccia, Casteltermini, Castiglione di Sicilia, Castronovo di Sicilia, Castroreale, Cefalà diana, Cefalù, Chiusa Sclafani, Cinisi, Comiso, Corleone, Delia, Falcone, Favara, Ferla, Ficarazzi, Fiumedinisi, Fiumefreddo di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Francofonte, Frazzano, Furnari, Galati mamertino, Gela, Giardinello, Giardini Naxos, Giarratana, Gioiosa marea, Giuliana, Godrano, Grammichele, Graniti, Grotte, Gualtieri Sicamino, Isola delle femmine, Ispica, Itala, Joppolo Giancaxio, Lentini, Leonforte, Librizzi, Licata, Limina, Linguaglossa, Maniace, Marineo, Mascali, Mazzarrone, Meri, Milazzo, Militello rosmarino, Mineo, Mirabella Imbaccari, Mirto, Modica, Monforte san Giorgio, Mongiuffi melia, Monreale, Montagnareale, Montalbano Elicona, Montedoro, Montelepre, Monterosso almo, Mussomeli, Naro, Naso, Nissoria, Nizza di Sicilia, Noto, Novara di Sicilia, Oliveri, Pachino, Palagonia, Palazzolo Acreide, Partinico, Paternò, Patti, Pedara, Petrosino, Piana degli albanesi, Piedimonte etneo, Piraino, Pozzallo, Prizzi, Racalmuto, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Realmonte, Ribera, Riposto, Roccalumera, Roccella Valdemone, Rodi Milici, Rosolini, Salaparuta, San Biagio platani, San Giovanni gemini, San Giovanni la punta, San marco d’Alunzio, Sant’Agata di Militello, Sant’Agata li Battiati, Santa croce camerina, Santa domenica vittoria, Santa Flavia, Santa lucia del mela, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Sciara, Scicli, Scordia, Siculiana, Siracusa, Solarino, Sommatino, Sortino, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Termini imerese, Torrenova, Trappeto, Tremestieri etneo, Tripi, Valdina, Venetico, Viagrande, Villabate, Villafranca tirrena, Vittoria, Vizzini, Zafferana etnea, Unione dei comuni valle del Sosio.

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