10. I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA- DOTAZIONI ORGANICHE E SPESA DI PERSONALE. 10.1 La limitazione della consistenza e della spesa del personale – analisi dei dati SICO
10.1.1. Il contenimento della spesa di personale costituisce uno dei più importanti ambiti d’intervento ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Al fine di raggiungere questo risultato, il legislatore ha operato innanzitutto sul versante della limitazione delle dinamiche retributive ed occupazionali, differenziando la disciplina a seconda che gli enti siano assoggettati o meno al patto di stabilità interno105.
Nel primo caso, l’art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 ha imposto la tendenziale riduzione delle spese di personale in termini progressivi e costanti e il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico – amministrative.
Con l’art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010 e l’abrogazione dell’art. 3, comma 120, della legge n. 244 del 2007106, tale principio ha assunto le connotazioni di vero e proprio obbligo, da perseguire secondo alcuni ambiti prioritari d’intervento107, assistito da gravi sanzioni in caso di inottemperanza108.
Tali vincoli, tuttavia, hanno subito una consistente attenuazione a decorrere dal 2014, a seguito dell’entrata in vigore del comma 5-bis dell'art. 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 del 2014, che, con il nuovo comma 557 quater, ha previsto che ai fini dell'applicazione del comma 557 gli enti debbano assicurare il contenimento delle spese di personale nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale ed avendo a riferimento il valore medio del triennio 2011/2013109.
10.1.2. Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, dopo le modifiche introdotte dal comma 11 dell'art. 4 - ter, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, ha imposto come limite alla spesa di personale il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (anziché del 2004, come in precedenza), limitando le possibilità di assunzione nei limiti del turn over rispetto all’anno precedente.
10.1.3. Nella prospettiva del rapporto tra gli aggregati di bilancio della spesa di personale e della spesa corrente, l’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva stabilito il divieto assoluto di assunzioni in caso di superamento del limite massimo di incidenza percentuale, nonché i limiti alla spesa per le nuove assunzioni. Ai fini del computo della predetta percentuale, si consideravano le spese sostenute anche da aziende speciali, istituzioni e società controllate dagli enti territoriali titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali.
Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 3, comma 5, d.l. n. 90 del 2014, fermo restando l’obbligo di riduzione di tale rapporto previsto, in via generale, dal citato art. 1, comma 557, legge n. 296 del 2006; permane, pertanto, l’indirizzo volto al ridimensionamento dell’incidenza percentuale delle spese di personale sulle spese correnti.
Tale indirizzo trova riscontro nella disciplina del turn over introdotta dall’art. 3, comma 5 - quater del citato d.l. n. 90 del 2014, che è consentito in misura piena dall'anno 2015 soltanto in favore degli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25 per cento.
10.1.4 A livello nazionale, le disposizioni recate dall’art. 3, comma 5, d.l. n. 90 del 2014, intese al recupero delle capacità assunzionali degli enti locali, devono essere interpretate alla luce del riordino dell’assetto delle Province e delle Città metropolitane (legge 7 aprile 2014, n. 56), e delle conseguenti limitazioni poste dalla l. n. 190 del 2014 proprio in relazione all’esigenza di riassorbimento del personale in esubero a seguito del riassetto previsto.
In tal senso, sono eloquenti le disposizioni che vietano assunzioni a tempo indeterminato (anche nell’ambito di procedure di mobilità), la stipulazione di contratti per lavoro flessibile e l’attribuzione d’incarichi di consulenza nei confronti delle Province (art. 1, comma 420, l. 23 dicembre 2014, n. 190). Il divieto riguarda anche i rapporti di lavoro ex artt. 90 e 110, d.lgs. n. 267 del 2000 (uffici di supporto agli organi di direzione politica e incarichi a contratto) e quelli di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78 del 2010.
Nell’ottica del ridimensionamento degli organici delle Province e delle Città metropolitane, reso necessario dal riordino delle funzioni ex legge n. 56 del 2014, sono determinati i piani di riassetto organizzativo e definite le procedure di mobilità del personale interessato (art. 1, comma 423, legge n. 190 del 2014) .
In relazione alle predette esigenze, gli enti locali, nel biennio 2015-2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato (nelle misure previste dal d.l. n. 90 del 2014) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, dopo aver provveduto all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico e delle categorie protette (art. 1, comma 424, legge n. 190/2014). Le spese per il personale assorbito in mobilità non si calcolano ai fini del tetto di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 296 del 2006, concernente gli enti sottoposti al patto di stabilità interno.
10.1.5 Tale ultima norma, in attesa della definizione del processo di riorganizzazione delle funzioni di area vasta in Sicilia, è da ritenere applicabile in linea di principio anche agli enti locali della regione110, in quanto evita che, nelle more della definizione del processo di riordino delle funzioni degli enti locali siciliani, suscettibile di modificare le attribuzioni e le funzioni degli enti interessati, possano essere avviate procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato all’interno degli enti territoriali senza che sia stato definito con chiarezza il quadro delle attribuzioni di ciascun livello di governo.
Salvaguardando i precetti di buon andamento, razionalità ed efficiente impiego delle risorse, tale opzione interpretativa mira a scongiurare il rischio che, una volta completato il predetto processo di riordino, vi siano assunzioni non corrispondenti alle effettive esigenze degli enti, con conseguente necessità di ulteriore ricollocamento del personale soprannumerario111.
Al fine di fornire al legislatore regionale un idoneo quadro conoscitivo per la definizione del processo di attuazione della riforma di area vasta, si forniranno di seguito una serie di informazioni sulla consistenza e sulla spesa di personale dei comuni e delle ex province regionali, tratte dalla banca dati SICO, che rielabora i dati trasmessi dalle amministrazioni con il conto annuale del personale.
10.2 La consistenza e la spesa del personale dei comuni
10.2.1 Gli effetti delle normative vincolistiche tratteggiate nei paragrafi precedenti si ripercuotono sugli andamenti della consistenza e della spesa del personale dipendente, di qualifica dirigenziale e non.
Il personale dirigente nei comuni siciliani passa nel triennio 2011/2013 da 375 a 301, con una riduzione del 19,5 per cento, quasi doppia rispetto alla media delle regioni a Statuto speciale (- 11%) e alla media nazionale (- 11,2%).
Particolarmente accentuata, in termini d’incidenza sul totale, risulta la flessione degli incarichi a tempo determinato extra dotazione organica (- 46,2%) rispetto a quelli in dotazione organica (- 38,1%) quale possibile conseguenza delle normative limitative delle nuove assunzioni di personale, ma anche delle specifiche manovre restrittive introdotte per le qualifiche dirigenziali dal d.lgs. 1 agosto 2011, n. 141112.
Una flessione meno significativa si registra per i dirigenti di ruolo - che passano da 252 a 227 (-9,8%) – il cui andamento, più stabile rispetto alle altre tipologie d’incarico - risente principalmente dei collocamenti a riposo.
Tabella 18 - Comuni - consistenza media* e composizione del personale dirigente
(anni 2011 – 2013)
Fonte: Elaborazione Sez. Autonomie Corte dei conti su dati SICO al 15 novembre 2014 (annualità 2011), al 16 novembre 2014 (annualità 2012) e al 4 dicembre 2014 (annualità 2013).
*La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell’anno.
Il personale non dirigente, sulla base dei dati SICO, decresce nel triennio del 6 per cento, passando complessivamente da 53.350 a 50.130 unità.
Come osservato in sede di referto al Parlamento, volendo fare un raffronto con altre zone territoriali, che deve necessariamente tener conto anche dei non omogenei assetti organizzativi sul territorio nazionale, il dato in valore assoluto è secondo solo ai comuni della Lombardia, che hanno un numero di dipendenti più elevato – complessivamente 57.622 nel 2013 - a fronte, però, di una consistenza demografica quasi doppia e di un numero di enti triplo113.
Anche per via dell’elevata consistenza, il decremento risulta maggiore rispetto alla media delle Regioni a Statuto speciale (- 4,6%) e nazionale (- 4,7%).
Tabella 19 - Comuni - consistenza media* e composizione del personale non dirigente
(anni 2011 – 2013)
Fonte: Elaborazione Sez. Autonomie Corte dei conti su dati SICO al 15 novembre 2014 (annualità 2011), al 16 novembre 2014 (annualità 2012) e al 4 dicembre 2014 (annualità 2013).
*La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell’anno.
**La voce comprende il personale non dirigente (a tempo indeterminato), i contrattisti, i collaboratori a tempo determinato e i collaboratori a tempo determinato inseriti negli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ex art. 90 Tuel.
***La voce comprende i contratti a tempo determinato, i contratti di formazione lavoro, il lavoro interinale, i Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.).
Per via dell’elevato numero di personale, soprattutto precario, in Sicilia vi è un dirigente ogni 89,3 dipendenti (RSS 1/70,6 , media nazionale 1/66,5).
Il personale precario appartenente alle varie tipologie, dagli ultimi dati disponibili, trasmessi dall’Agenzia regionale per l’impiego, dovrebbe essere pari a 17.047 nei comuni e a 978 nelle ex Province regionali, per un totale di 18.025.
10.2.3 Analizzando i dati di spesa, si osserva che, per quanto concerne i dirigenti, la spesa netta (che passa da 32.571.579 a 25.779.536) decresce nel triennio in misura lievemente superiore rispetto al decremento organico (- 20,8 rispetto a – 19,5%).
Conseguentemente, la spesa media decresce lievemente, dell’1,6 per cento, attestandosi su un trattamento annuo complessivo medio di euro 85.529 nel 2013, lievemente superiore alla media delle Regioni a Statuto speciale (84.242 euro annui) e nazionale (85.075 euro annui).
Tabella 20 - Comuni - consistenza media, spesa netta e spesa media dirigenti
(anni 2011-2013)
Fonte: Elaborazione Sez. Autonomie Corte dei conti su dati SICO al 15 novembre 2014 (annualità 2011), al 16 novembre 2014 (annualità 2012) e al 4 dicembre 2014 (annualità 2013) / Importi in euro.
(1) La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell’anno.
(2) Esclusi arretrati e al lordo dei recuperi per ritardi, assenza, ecc.
(3) Spesa media: si ottiene dal rapporto tra la spesa netta e le unità annue.
Per il personale di comparto, in cui si considera anche il personale precario, la spesa netta nei comuni siciliani scende nel triennio al di sotto del miliardo di euro, attestandosi nel 2013 a 967.516.685 euro.
Analogamente a quanto visto con i dirigenti, la spesa netta decresce nel triennio in misura lievemente superiore rispetto al decremento organico (- 7,2% rispetto a – 6,5%), con un conseguente lieve calo della spesa media (– 0,7%).
Il trattamento medio annuo, nel quale si considera anche quello del personale precario, ammonta ad euro 25.969 annui, e risulta superiore rispetto alla media delle Regioni a Statuto speciale (27.335) e nazionale (27.922).
Tabella 21 - Comuni - Consistenza media, spesa netta e spesa media del personale non dirigente
(anni 2011-2013)
Fonte: Elaborazione Sez. Autonomie Corte dei conti su dati SICO al 15 novembre 2014 (annualità 2011), al 16 novembre 2014 (annualità 2012) e al 4 dicembre 2014 (annualità 2013) /Importi in euro.
* Escluso personale con contratto di lavoro flessibile.
(1) La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell’anno.
(2) Esclusi arretrati e al lordo dei recuperi per ritardi, assenza, ecc.
(3) Spesa media: si ottiene dal rapporto tra la spesa netta e le unità annue.
10.3 La consistenza e la spesa del personale delle ex Province regionali
10.3.1. L’andamento della consistenza media del personale dirigente e non dirigente delle Province regionali, nelle more del processo di riordino generale delle funzioni di area vasta, risente anche degli specifici divieti di assunzione di personale a tempo indeterminato, introdotti dall’art. 16, commi 1 e 9, d.l. n. 95 del 2012 e successivamente ribaditi dall’art. 4, comma 9, del d.l. n. 101 del 2013 e dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90 del 2014.
Il personale dirigente nelle ex Province regionali passa complessivamente nel triennio 2011/2013 da 123 ad 80, segnando una flessione del 35,2 per cento, più marcata rispetto a quella media registrata nelle Regioni a Statuto speciale (- 25,8%) e a livello nazionale (- 16,5%).
Particolarmente accentuata, in termini numerici, la flessione degli incarichi a tempo determinato in dotazione organica, che passano da 38 ad 11 (- 71,6%%), rispetto ai dirigenti di ruolo (-16,1%).
Molto pochi risultano i dirigenti fuori dotazione organica, che, anche per via delle difficili prospettive di continuità istituzionale, scompaiono quasi del tutto (- 84,5%).
Tabella 22 - Province - Consistenza media* e composizione del personale dirigente
(anni 2011 – 2013)
Fonte: Elaborazione Sez. Autonomie Corte dei conti su dati SICO al 15 novembre 2014 (annualità 2011), al 16 novembre 2014 (annualità 2012) e al 4 dicembre 2014 (annualità 2013).
*La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell’anno.
Il personale di comparto non dirigenziale, sulla base dei dati SICO, decresce complessivamente nel triennio del 4,3 per cento, passando complessivamente da 6.028 a 5.769 unità.
Tale valore include il personale precario, pari, come detto, a 978 unità.
Il decremento risulta meno marcato rispetto a quello media registrato nelle regioni a Statuto speciale (- 5,74%).
Tabella 23 - Province - Consistenza media* e composizione del personale non dirigente
(anni 2011 – 2013)
Fonte: Elaborazione Sez. Autonomie Corte dei conti su dati SICO al 15 novembre 2014 (annualità 2011), al 16 novembre 2014 (annualità 2012) e al 4 dicembre 2014 (annualità 2013).
*La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell’anno.
**La voce comprende il personale non dirigente (a tempo indeterminato), i contrattisti, i collaboratori a tempo determinato e i collaboratori a tempo determinato inseriti negli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ex art. 90 Tuel.
***La voce comprende i contratti a tempo determinato, i contratti di formazione lavoro, il lavoro interinale, i Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.).
Per via dell’elevato numero di personale, soprattutto precario, in Sicilia vi è un dirigente ogni 72,1 dipendenti.
Nonostante il valore sia apparentemente migliore rispetto alle altre medie (RSS 1/59,3, media nazionale 1/42,5), la non uniforme consistenza degli organici sul territorio, che varia anche in relazione alle funzioni da garantire ed ai moduli gestionali prescelti, induce ad un’attenta lettura dei dati.
I risultati, infatti, anche se apparentemente positivi, vanno ridimensionati nel momento in cui si riscontri un numero elevato di personale dipendente assegnato a ciascun dirigente, ovvero nel caso in cui emerga un valore solo apparentemente nella norma, in quanto scaturente dal rapporto tra organici, in raffronto fra loro, entrambi sovradimensionati.
10.3.2 Analizzando i dati di spesa, si osserva che, per quanto concerne i dirigenti, la spesa netta passa da 12.633.952 euro ad 8.319.962 euro, facendo registrare nel triennio una flessione (- 34,15%) lievemente inferiore rispetto a quella della consistenza organica (- 35,2%).
Conseguentemente, la spesa media aumenta lievemente (+ 1,6%), in modo non del tutto coerente con le norme limitative dei trattamenti economici individuali previste dall’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010114.
I dati, inoltre, meritano attenta lettura, atteso che, nonostante questa flessione, il trattamento annuo complessivo medio è pari a ben euro 104.078 nel 2013, che si pone ben al di sopra non solo del valore medio riscontrato nei comuni (85.529 euro annui) ma anche delle medie annuali riscontrate nelle Regioni a Statuto speciale (99.831 euro annui) e nazionali (97.444 euro annui).
Considerato il sensibile decremento numerico, il fenomeno potrebbe essere attribuibile anche alla presenza di incarichi ad interim, per la copertura di posti vacanti, remunerato in modo non del tutto coerente con le previsioni contrattuali.
Tabella 24 - Province - Consistenza media, spesa netta e spesa media dirigenti
(anni 2011 – 2013)
Fonte: Elaborazione Sez. Autonomie Corte dei conti su dati SICO al 15 novembre 2014 (annualità 2011), al 16 novembre 2014 (annualità 2012) e al 4 dicembre 2014 (annualità 2013) / Importi in euro.
(1) La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell’anno.
(2) Esclusi arretrati e al lordo dei recuperi per ritardi, assenza, ecc.
(3) Spesa media: si ottiene dal rapporto tra la spesa netta e le unità annue.
Per il personale di comparto, incluso il personale precario, la spesa netta nelle Province regionali passa nel triennio 2011/13 da euro 146.675.606 a 136.182.973, con una flessione del 7,1 per cento.
Analogamente a quanto visto per i comuni, la spesa netta decresce nel triennio in misura superiore rispetto al decremento organico (- 7,1% rispetto a – 4,3%), con un conseguente calo della spesa media (– 2,9%).
Il trattamento medio annuo, nel quale si considera anche quello del personale precario, ammonta ad euro 26.338 annui, quasi in linea con il corrispondente valore rilevato nei comuni, e risulta inferiore rispetto alla media delle Regioni a Statuto speciale (27.263) e nazionale (28.156).
Tabella 25 - Province– Consistenza media, spesa netta e spesa media del personale non dirigente
(anni 2011 – 2013)
Fonte: Elaborazione Sez. Autonomie Corte dei conti su dati SICO al 15 novembre 2014 (annualità 2011), al 16 novembre 2014 (annualità 2012) e al 4 dicembre 2014 (annualità 2013).
(1) La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell’anno.
(2) Esclusi arretrati e al lordo dei recuperi per ritardi, assenza, ecc.
(3) Spesa media: si ottiene dal rapporto tra la spesa netta e le unità annue.
10.4 L’incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente
10.4.1. Come anticipato in precedenza, l’altra fattispecie limitativa della spesa di personale assume a parametro di riferimento non la spesa in valore assoluto, bensì il suo rapporto di incidenza percentuale rispetto al totale della spesa corrente.
L’art. 76 comma 7 del d.l. n. 112 del 2008 ha disposto il blocco assoluto delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti con una spesa di personale pari o superiore al 50 per cento della spesa corrente115.
Al fine di evitare disparità di trattamento derivanti dal disomogeneo assetto dei servizi a seguito dei processi di esternalizzazione, il legislatore, in attesa dell’entrata a regime degli strumenti di consolidamento previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011, con l’art. 20 comma 9 del d.l. n. 98 del 2011 ha stabilito che, ai fini del computo dell’incidenza percentuale, debbano computare nella spesa di personale anche le spese sostenute a tale titolo dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero dalle società strumentali116.
A seguito dell’allentamento dei vincoli assunzionali disposti dall’art. 3 del d.l. n. 90 del 2014, il citato art. 76 è stato successivamente abrogato, pur permanendo un’indicazione circa il progressivo contenimento della spesa.
La Sezione ha già più volte rilevato che in molti processi di esternalizzazione condotti dai comuni siciliani alla cessione del servizio non ha fatto seguito il trasferimento del personale ivi adibito (come richiesto in via generale dall’art. 31 del d.lgs n. 165 del 2001), con conseguenti duplicazioni di costi117.
Nei comuni siciliani, dalle risultanze dei questionari sui rendiconti 2013, compilati dagli organi di revisione, emerge che la percentuale media di incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti è pari al 37,9 per cento, con valori estremamente eterogenei tra loro che oscillano tra un minimo del 19,8 per cento (Lampedusa e Linosa, AG) ad un massimo addirittura del 70,9 per cento (Roccafiorita, ME).
Aggregando i dati per provincia, si registra una percentuale d’incidenza più elevata nei comuni della provincia di Enna (45%) e di Ragusa (41%), mentre la meno elevata si registra nei comuni della provincia di Siracusa e Catania (35%).
Tali valori, che in alcuni casi risultano influenzati anche dalla flessione della grandezza al denominatore, rischiano, in termini generali, di rappresentare le dimensioni del fenomeno solo per difetto, per via dei non omogenei assetti gestionali dei vari servizi, della non integrale rappresentatività dell’elenco118, ma soprattutto della frequente presenza di imputazioni contabili non corrette, che potrebbero estromettere dal computo ingenti volumi di spesa.
Figura 7 – Incidenza percentuale spesa per il personale su spesa corrente
(ex art. 76, comma 7, d.l. 112/20018)
Fonte: Elaborazioni su dati Siquel - Corte dei conti
Orbene, percentuali di incidenza così elevate evidenziano una difficile sostenibilità della spesa nel medio - lungo periodo, alla luce delle ristrettezze finanziarie derivanti dall’attuale congiuntura economica, caratterizzata anche da una progressiva riduzione dei trasferimenti sia statali che regionali.
Tale sovradimensionamento delle spese di personale assume connotati ancora più critici, in ragione del fatto che nel tempo, all’incremento della spesa, talvolta al di fuori di un’effettiva logica programmatoria, non ha fatto seguito l’accertamento di un corrispondente incremento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei servizi erogati.
Da qui, dunque, la necessità di improcrastinabili politiche di contenimento entro limiti fisiologici e coerenti con i principi di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa.
Per le ex Province regionali, sulla base dei dati Siquel, l’incidenza media sulle spese correnti nel 2013 è del 46 per cento, e dunque inferiore alla soglia limite del 50 per cento, ma presenta valori molto eterogenei tra loro, che oscillano tra il minimo del 26 per cento della ex Provincia regionale di Catania (che, come detto, risulta avere un assetto gestionale fortemente esternalizzato), e il massimo del 63,6 per cento della ex Provincia regionale di Agrigento, seguita da quella di Enna con il 60,5 per cento e Ragusa con il 59,6 per cento.
Tali dati risultano particolarmente allarmanti ove si consideri che i valori risultano al netto della spesa di personale sostenuta anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, nei termini previsti dall’art. 20, comma 9, del d.l. n. 98 del 2011119, convertito in legge n. 111 del 2011.
10.5 Particolare attenzione, inoltre, va posta con riferimento ai processi di stabilizzazione del personale precario, oggetto di riforma organica del settore con l. r. 29 dicembre 2010 n. 24, e poi, a livello nazionale, con l’art. 4 del d. l. n. 101 del 2013, convertito nella legge n. 125 del 2013 (modificato dalla l. n. 147 del 2014).
Di particolare interesse il comma 9 bis, che per consentire i processi di stabilizzazione consente di derogare ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del d. l. n. 78 del 2010, limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Regioni a Statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, ma a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
Viene fatta salva anche la deroga prevista dall'articolo 14, comma 24-ter, del d.l. n. 78 del 2010, ma sempre nell’imprescindibile rispetto del patto di stabilità interno. In caso di sua violazione, per il 2014 è disapplicata la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della l. 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
Ai fini dell’eventuale avvio dei processi di stabilizzazione, i comuni delle regioni a Statuto speciale (le ex Province, come detto, sono assoggettate al blocco assoluto delle assunzioni)120 calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni (attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo) e verificano il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, tenendo conto di dati omogenei.
Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 .
Sul punto, l’art. 30 della l.r. 28 gennaio 2014, n. 5, ha previsto la possibilità di proroga sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000.
In deroga ai termini e ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del d. l. n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 - bis e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.
Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili.
A seguito della riorganizzazione delle funzioni di area vasta, il legislatore nazionale, con l’art. 1, comma 426, l. n. 190 del 2014, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per le procedure di stabilizzazione di cui al citato art. 4, d.l. n. 101 del 2013.
Con tale norma, il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico sembra, allo stato, “post-posto, al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016”121, nei quali le esigenze di ricollocamento del personale in esubero proveniente dalle Province, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 424, della legge di stabilità 2015, vengono assunte come prioritarie, posto che assorbono la quasi totalità delle risorse per nuove assunzioni degli enti locali122.
Come già osservato in precedenza (par. 8.1), nell’attuale fase di transizione verso una possibile ridefinizione delle attribuzioni e delle funzioni tra i diversi livelli di governo, la norma introduce, allo stato, rilevanti elementi ostativi ai fini della programmazione degli assetti organizzativi da parte dei comuni e dei conseguenti fabbisogni di personale.
Nel delineato contesto, caratterizzato da una progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e regionali, particolare attenzione merita, inoltre, l’analisi di sostenibilità finanziaria nel medio e lungo periodo delle spese di carattere permanente, per la loro peculiare attitudine lesiva nei confronti degli equilibri di bilancio, anche futuri.
La programmazione di tali spese, infatti, non può prescindere da un’accurata analisi degli effettivi fabbisogni, in un’ottica di razionale ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, dal principio di selettività e di adeguato accesso dall’esterno e da una valutazione di conformità rispetto alle prescrizioni legislative di riferimento123.
Particolare attenzione, in questo contesto, merita l’art. 41, comma 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89 del 2014124, che vieta ai comuni con difficoltà solutorie e tempi medi nei pagamenti abbastanza dilatati (ossia superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015) di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per l’anno successivo.
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