La giunta regionale



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Sana26.06.2017
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#16656
Oggetto: Autorizzazione industria estrattiva di seconda categoria ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 17/2004. Materiale estratto pomice. Sito estrattivo in località Muracciole, comune di Tuscania (Viterbo). Esercente: società Leone Srl.

LA GIUNTA REGIONALE


Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti


Visto lo Statuto della Regione Lazio;
Vista la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.;
Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.;
Vista la legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 concernente disciplina organica in materia di cave e torbiere e s.m.;
Visto che con Delibera n. 609 del 17 dicembre 2010 la Giunta Regionale ha adottato e trasmesso al Consiglio Regionale, per la definitiva approvazione, il Piano Regionale per le Attività Estrattive;
Considerato che nelle more dell’approvazione del Piano Regionale per le Attività Estrattive si applicano le disposizioni transitorie previste al Capo V della legge regionale 17/2004;
Visto l’articolo 30 della legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 che disciplina l’apertura di nuove cave fino all’adeguamento del piano territoriale provinciale generale al piano regionale per le attività estrattive;
Visto il regolamento regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17;
Vista la delibera di Consiglio Regionale n. 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1998, che disciplina il riconoscimento dell’interesse socio economico sovra comunale;
Vista la richiesta di autorizzazione avanzata dalla società Leone Srl e presentata al comune di Tuscania in data 5 aprile 2007 tesa all’ottenimento dell’autorizzazione per una nuova cava di pomice sita in località Muracciole del Comune di Tuscania sui terreni individuati al foglio 45 particelle 51 e 52 del nuovo catasto terreni del Comune di Tuscania;
Preso Atto che la società Leone Srl ha la piena disponibilità dell’area in forza di scrittura privata stipulata col signor Livi Domenico in data 30 settembre 2010 per la particella 51 e atto notarile di compravendita con numero di repertorio 231588 e registrato a Forlì il 27 settembre 2006 al numero 4816 serie 1T;

Visti i certificati rilasciati dal responsabile dell’Area Dipartimentale Tecnico Manutentiva del Comune di Tuscania in data 1 ottobre 2010, 27 maggio 2010 e 4 dicembre 2009 dai quali risulta che l’area interessata dal progetto di escavazione ricade in zona E sottozona E3 agricola vincolata, non è sottoposta a vincolo idrogelogico, non è iscritta nell’elenco dei suoli percorsi da fuoco e non è coperta da bosco;


Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, protocollo MBAC-SBA-EM n. 9533 del 15 ottobre 2009, con la quale si esprime parere favorevole all’attività di cava escludendo una porzione della particella 52;
Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato, protocollo 3634 del 24 marzo 2009, con la quale si comunica che le aree oggetto della richiesta di autorizzazione non sono ricoperte da bosco vincolato e non sono sottoposte a vincolo idrogeologico;
Considerato che la società richiedente con nota datata 5 ottobre 2009 ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Archeologici l’elaborato grafico riportante il titolo “Planimetria Protezione Area Archeologica” con la quale ha rideterminato il perimetro dell’area di cava escludendo le aree con presenze archeologiche visibili dal piano di coltivazione;
Vista la pronuncia di verifica sull’applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto “Apertura di una nuova cava di pomice in località Muracciole nel Comune di Tuscania” espressa dall’Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo 23909 in data 10 febbraio 2009 con la quale si determina l’esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A. individuando talune prescrizioni (Allegato A);
Vista la relazione istruttoria redatta dal funzionario regionale responsabile del procedimento in data 10 dicembre 2009 con la quale l’importo della polizza fideiussoria prevista dai progettisti è stato ritenuto congruo stabilendo un deposito cauzionale pari ad € 1.038.156,00 (€ unmilionetrentottomilacentocinquantasei/00) a garanzia delle opere di recupero ambientale dell’area di cava;
Vista la relazione istruttoria del 10 dicembre 2009 dalla quale risulta verificata la sussistenza del preminente interesse socio economico sovraccomunale e l’assenza di uso civico sull’area interessata dai lavori;
Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta
n. 43 del 24 febbraio 2010 ha espresso parere favorevole, per anni dieci, al rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una nuova cava di pomice in località Muracciole del Comune di Tuscania nel rispetto di tutti i pareri e/o nulla osta rilasciati, come comunicato dal Presidente della suddetta commissione con nota n. 48493 del 17 marzo 2010;
Visto il verbale della conferenza di servizi, tenutasi in data 28 aprile 2010 presso la sede della Regione Lazio Direzione Regionale Attività Produttive;
Vista la determinazione dirigenziale n. C1215 del 28 maggio 2010 assunta dal Direttore Vicario della Direzione Regionale Attività Produttive con la quale sono stati dichiarati conclusi i lavori della Conferenza di Servizi con esito positivo determinando la successiva adozione di provvedimento finale positivo per la definizione dell’istanza di apertura della nuova cava di pomice in località Muracciole nel territorio del comune di Tuscania;
Visto il parere vincolante espresso della V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli nella seduta del 13/04/2011;
Visto il parere vincolante espresso della X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 21/03/2011;
Atteso che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;
All’unanimità


DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:




  1. La società Leone Srl, con sede a Riccione (RN), via Empoli n. 33, è autorizzata, ai fini della legge regionale n. 17/2004, ad esercire la cava di pomice in località “Muracciole” nel territorio del Comune di Tuscania (Viterbo), sui terreni individuati al foglio 45 particelle 51 e 52 del nuovo catasto terreni del comune di Tuscania, per una superficie complessiva pari ad ettari 7.21.60.

  2. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni dieci ed è computata a far data dalla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

  3. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, ipso iure.

  4. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovraccomunale, piena disponibilità dell’area di cava, capacità tecnico economica dell’impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, ipso iure.

  5. La società Leone Srl, prima di ogni altro adempimento, dovrà effettuare un’indagine archeologica preventiva dell’area ad ovest dell’insediamento di epoca tardo arcaica etrusca.

  6. La società Leone Srl dovrà realizzare il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all’istanza nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati vistati dal dirigente dell’Area Ispettorato di Polizia Mineraria ed Energia e di seguito elencati:
    - Piano di coltivazione;
    - Relazione geologica;
    - Studio di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.
    - Relazione integrativa;
    - Analisi territoriale;
    - Preminente interesse socio economico;
    - Relazione - D.Lgs 117/08;
    - Sovrapposizione P.T.P.R. Tav. B con area di cava;
    - Elaborato grafico;
    - Tavola integrativa (planimetria SIC e ZPS, vincolo idrogeologico e computo metrico);
    - Tavola integrativa (stato attuale, coltivazione e recupero);
    - Planimetria protezione area archeologica.

  7. Il perimetro dell’area autorizzata è quello indicato nell’elaborato grafico intitolato “Planimetria protezione area archeologica” ed evidenziato col colore fucsia, mentre la tavola indicante lo stato dei luoghi al termine dei lavori di recupero è intitolata “Tavola integrativa – Recupero con stralcio come da Soprintendenza Archeologica”.

  8. Il perimetro dell’area autorizzata dovrà essere individuabile in loco mediante l’apposizione di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza di ognuno dei vertici della poligonale chiusa che corrisponde alla rappresentazione grafica del sito redigendo apposito verbale circa il posizionamento dei termini lapidei congiuntamente a personale dell’Ispettorato di Polizia Mineraria della Regione Lazio, a personale della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria Meridionale e al tecnico comunale.

  9. La società Leone Srl dovrà redigere e trasmettere all’autorità competente il piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto all’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117;

  10. La società Leone Srl dovrà trasmettere all’autorità competente e con cadenza almeno semestrale l’esito dei monitoraggi previsti all’articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117;

  11. La società Leone Srl entro il 30 giugno di ogni anno dovrà trasmettere al comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l’indicazione dell’esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all’articolo 15 della legge regionale 17/2004.

  12. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull’applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall’Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo 23909 in data 10 febbraio 2009 che si allega (Allegato A) alla presente deliberazione come parte integrante.

  13. Per i lavori di recupero ambientale dovrà essere utilizzato, così come previsto nel piano di recupero proposto dal richiedente, esclusivamente materiale di risulta proveniente dalle escavazioni in sito, ai sensi dell’articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 17/2004.

  14. Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società Leone Srl dovrà:
    - costituire a favore del comune di Tuscania polizza fideiussoria a garanzia delle
    opere di recupero ambientale per un importo non inferiore ad € 1.038.156,00
    (€ unmilionetrentottomilacentocinquantasei/00); tale polizza fideiussoria dovrà essere
    aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l’importo sulla base del prezziario
    regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici;
    - sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Tuscania così come
    previsto all’ articolo 14 della legge regionale 17/2004;
    - trasmettere copia della convenzione e della polizza fideiussoria alla Regione Lazio –
    Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti – Ispettorato di Polizia Mineraria ed
    Energia – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma;
    - comunicare l’avvenuta registrazione della scrittura privata in merito alla disponibilità dei
    terreni alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti – Ispettorato
    di Polizia Mineraria ed Energia – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma;
    - adempiere a quanto previsto al precedente punto 10;
    - comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria
    Meridionale la data di inizio dei lavori al fine di consentire la presenza di personale tecnico
    della Soprintendenza stessa alle operazioni di sbancamento e spostamento terra
    - inviare denuncia di esercizio come previsto dall’articolo 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128.

  15. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall’Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

  16. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell’attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

  17. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



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