Caratteristiche delle azioni e altro della SICAV
Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento
della loro emissione.
Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Se il
soggetto sottoscrive azioni al portare allora ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quantità
di azioni possedute della stessa categoria. Eh Ciccio qualità sulla quantità.
È lo statuto che decide sul prezzo, la quantità da emettere e cose varie, quindi se vuoi divenire socio
della SICAV leggiti lo statuto Ciccio.
Lo statuto della SICAV può prevedere anche:
a) limiti all'emissione
di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una
particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali
tra i vari comparti
L’ultima cosa importante, secondo la mia modesta opinione, sulle azioni della SICAV è il fatto che la
SICAV non può né emettere o
bbligazioni (che poi cosa c’entra con le azioni? Ma vabbè ormai ho scritto
e non mi fa voglia di cancellare), azioni di risparmio né detenere azioni proprie.
Per quanto riguarda lo statuto, che abbiamo già visto che è alquanto importante precedentemente, ma
vabbè chiunque abbia studiato diritto commerciale sa che lo statuto di una società è come la bibbia, ma
non
divaghiamo ora, cosa stavo dicendo? Ah lo statuto, le modifiche allo statuto vengono approvate
dalla banca d’Italia. Esse si intendono approvate quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia
non sia stato adottato entro quattro mesi dalla presentazione della domanda. Art. 47 TUF comma 1.
Tranquilli ora arriva anche il due, enjoy it.
Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della SICAV non possono
essere iscritte ai sensi e
per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del Codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei
termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici
giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del Codice civile
deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione
della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del Codice civile. Art 47 TUF comma 2
Lascio a voi il
divertimento di andare a prendere il codice civile e vedere tutti questi articoli, ma it’s quite
funny, do it!
Quando il capitale di una società di investimento a capitale variabile scende sotto la soglia determinata
dall’articolo 43 comma 1 lettera c (cioè sotto la soglia determinata dalla banca d’Italia), per un periodo
superiore ai 60 giorni si ritiene la società sciolta. Il termine si sospende se la SICAV è in un processo di
fusione con altra SICAV.
Alla fusione e alla scissione si applicano gli articoli 2501 e seguenti del Codice civile in quanto
compatibili.
Il progetto di fusione o quello di scissione previsti dagli articoli 2501-bis e 2504-octies del Codice civile,
redatti anche sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, sono sottoposti al preventivo nulla osta della
Banca d'Italia, che lo rilascia sentita la CONSOB.