Esercizi di vicinato Cos'è
Chi professionalmente acquista merci in nome per conto proprio e le rivende al consumatore finale svolge attività di commercio al dettaglio.
Nel Comune di Caronno Pertusella, un "esercizio di vicinato" è un negozio nel quale viene svolta attività di commercio al dettaglio su una superficie di vendita inferiore o pari a mq. 250.
Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).
La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dall'art. 8 e dall'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 per l’intera ed effettiva superficie di vendita.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
Requisiti morali
I soggetti indicati nell'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” devono possedere i requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Requisiti professionali
In caso di vendita di prodotti del settore alimentare, il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di società o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale deve possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Requisiti di idoneità dei locali
I locali dove si svolge l’attività devono risultare idonei sotto i seguenti aspetti:
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categoria catastale coerente con la destinazione d’uso;
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destinazione urbanistica conforme alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Caronno Pertusella;
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possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti per l’attività svolta;
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conformità alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro;
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prevenzione incendi.
Titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività
Per esercitare l'attività è necessario presentare la S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività), di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
CHE COSA SI SEGNALA
Si segnalano i seguenti eventi:
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avvio di una nuova attività
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modifica della sede (trasferimento)
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modifica degli aspetti merceologici (estensione dell’attività ad altro settore merceologico, diversa ripartizione della superficie di vendita tra i due settori merceologici, cessazione dell’attività limitatamente ad un settore merceologico)
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modifica dei locali (ampliamento, riduzione, diversa ripartizione della superficie)
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modifica degli impianti
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subingresso/reintestazione
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cambiamento della ragione sociale
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modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali/professionali
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sospensione/ripresa dell'attività
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cessazione della attività per chiusura definitiva
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cessazione della attività per cessione dell’azienda
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE
Come accedere al S.U.A.P.
Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica sul sito www.impresainungiorno.gov.it, l’invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata non è consentito.
Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze che dovessero comunque giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa.
La documentazione necessaria e la normativa di riferimento è consultabile al link https://www.impresainungiorno.gov.it/web/varese/comune/t/B805. Successivamente cliccando su “Consultazione elenco dei procedimenti”che permetterà di selezionare il settore di attività per il quale si desidera avere informazioni, quindi di individuare il sottosettore ed infine scegliere tra le varie tipologie (es. Avvio, Gestione, Cessazione Attività, ecc.).
Diritti sanitari
I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando viene segnalata la cessazione dell'attività.
N.B.: ALLEGARE ALLA S.C.I.A. LA SCANSIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO DEI DIRITTI
I CONTROLLI DEL COMUNE
Una volta acquisita la S.C.I.A., l'Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni.
L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).
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