Oggetto: Comune di Sutri (Vt)



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#15620
Oggetto: Comune di Sutri (Vt).

Variante al Piano Regolatore Generale finalizzata alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti. S.S. Cassia Km. 50 + 450 – Soc. La Torre.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 31.07.2012.

Approvazione.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, della Mobilità e dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

PREMESSO che il comune di Sutri (Vt) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. 2596 del 03.05.1983;

VISTA la deliberazione consiliare n. 38 del 31.07.2012, con la quale il comune di Sutri (Vt) ha adottato la variante urbanistica, relativa al terreno individuato catastalmente al foglio 10 part.lle 173, 174, 175, 1191, 1193 e 1195, finalizzata alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti;

ATTESO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni, come si evince dalla deliberazione consiliare n. 56 del 30.10.2012;

RILEVATO che gli atti relativi alla variante in questione, presentati al Dipartimento Regionale Istituzionale e Territorio, sono stati sottoposti all’esame dell’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR – LT – RI – VT) della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, per l’emanazione del parere di competenza ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

VISTA la relazione istruttoria n. 561397/2012 del 29.01.2013, allegata alla presente delibera quale parte integrante (Allegato A), con la quale la predetta Area ha ritenuto che la variante urbanistica, finalizzata alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, adottata dal Comune di Sutri (Vt) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 31.07.2012, sia meritevole di approvazione per le motivazioni nella stessa riportate;

VISTA la nota n. 85137 del 07.12.2010, con la quale la Direzione regionale Agricoltura – Area Territorio Rurale. Credito, ha ritenuto, sulla scorta della circolare n. 85831/03 del 26.06.2007 della medesima Direzione, non necessario il rilascio del parere di competenza in quanto è emerso che i terreni interessati alla realizzazione del progetto urbanistico in argomento sono di natura privata, non gravati da diritto di uso civico;

VISTA la nota n. 12064 del 25.06.2012, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, ha espresso, per quanto di competenza, ai sensi del D.P.R. 233/2007, art. 17, co. 3, lett. n), parere favorevole all’intervento di che trattasi, condizionandolo al rispetto delle condizioni, che di seguito si riportano, dettate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale:



  • Gli interventi che prevedono movimenti di terra da eseguire in aree non sottoposte a indagini preventive nel 2007, con particolare riferimento alle modifiche dell’attuale viabilità, dovranno essere precedute da specifiche verifiche sul terreno, da concordare preventivamente con la committenza.

  • Qualora nel corso di dette verifiche dovessero essere rintracciate presenze archeologiche, questa Soprintendenza si riserva di valutare la fattibilità delle opere in progetto e/o di chiedere opportune varianti.

  • Qualsiasi ulteriore variazione dovesse essere apportata all’impianto, dovrà essere sottoposta all’esame preventivo di quest’Ufficio.

  • Si resta in attesa di concordare con la committenza le modalità e i tempi di attuazione delle verifiche di cui sopra;

e nel rispetto delle prescrizioni, che di seguito si riportano, dettate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo:

  • Non realizzazione di opere meccaniche tipo tunnel per l’autolavaggio (anche provvisorie);

  • Installazione della pedana per l’assistenza meccanica dentro l’officina e non sul piazzale;

  • Posizionamento degli impianti tecnologici sotto terra, salvo studio di soluzioni alternative da sottoporre all’attenzione degli uffici competenti;

  • Integrazione delle alberature proposte (da piantare di altezza già sufficiente a costituire una prima schermatura) con specie cespugliose e arbusti, a formare una macchia sufficientemente profonda e frondosa simile a quelle spontanee, che faccia barriera visiva dell’impianto e ne costituisca un elemento di raccordo con il contesto;

VISTA la nota n. 185/VT del 07.12.2012, con la quale l’Azienda Unità Sanitaria Loacale Viterbo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Sez. 4, ha espresso, in merito alla variante in questione, parere igienico sanitario favorevole, rinviando al Comune la verifica del rispetto dei regolamenti locali e delle norme vigenti riguardanti la tutela della popolazione dall’inquinamento acustico;

VISTA la nota n. 7611 del 10.07.2012, con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale di Viterbo, ha espresso, per quanto di competenza, parere di conformità antincendio favorevole alle seguenti condizioni:



  1. La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite; qualsiasi variante al medesimo dovrà essere sottoposta, in forma progettuale, ad approvazione ai fini della sicurezza prima della sua realizzazione.

  2. Per tutto quanto non prescritto, dovranno essere comunque osservati il Regio Decreto 31.07.1934 ed il Decreto Ministeriale 29 novembre 2002.

  3. Dovranno essere attuati, per quanto applicabili i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10.03.1998.

  4. Gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, dovranno essere installati a regola d’arte, in conformità a quanto previsto dalla Legge 186/1968, e dovranno essere muniti delle richieste certificazioni tecniche.

  5. Dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto da titolo V del D.Lgs 8 aprile 2008 n. 81;

VISTA la nota n. 14656 del 17.07.2012, con la quale l’Azienda Strade Lazio S.p.A ha espresso, in merito al progetto di che trattasi, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

  • venga acquisito apposito Nulla Osta presso l’Ufficio Accessi di Astral;

  • siano fatti salvi tutti i diritti di terzi;

  • le opere dovranno essere realizzate in conformità degli elaborati di progetto presentati;

  • il richiedente dovrà comunicare preventivamente la data di inizio e dell’ultimazione dei lavori e si atterrà scrupolosamente alle disposizioni che durante la realizzazione delle stesse potranno essere impartite da Astral S.p.A. in relazione ai tempi e alle modalità di esecuzione;

  • il progetto dovrà prevedere le fasi di cantierizzazione, per mantenere il traffico sulla S.R. in condizioni di massima sicurezza;

  • dopo la realizzazione delle opere in oggetto, si dovrà provvedere al ripristino a perfetta regola d’arte dello stato dei luoghi;

  • l’Astral S.p.A. dovrà essere sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che dovessero verificarsi durante od a seguito della esecuzione dei lavori;

VISTA la nota n. A/7627 del 25.07.2012, con la quale l’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Civitavecchia – Sezione Operativa Territoriale di Viterbo ha espresso, ai soli fini fiscali, parere favorevole;

VISTA la determinazione n. AO9842 del 01.10.2012, con la quale il Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale Ambiente – Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali, ha espresso parere favorevole, ai soli fini dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e D.G.R.L. 2649/1999, alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, soc. “LA TORRE SRL” nel comune di Sutri (Vt), a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:



  1. Siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nella relazione geologica, che non siano in contrasto con quanto di seguito specificato;

  2. l’area idonea è quella individuata contenuta nella carta di idoneità territoriale della Relazione geologica integrativa del 18/09/2012 con il colore verde con tratteggio obliquo;

  3. I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell’indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche, comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati ed essere eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti definitivi e al di sotto di ogni singola edificazione. Le indagini geognostiche, che dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico, dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello della falda, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo;

  4. Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d’arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto su un terreno con caratteristiche geomeccaniche omogenee; in ogni caso è vietata l’utilizzazione di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni;

  5. Dovranno essere realizzate idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche;

  6. Siano adottate opere di sostegno provvisionali, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano necessariamente realizzate adeguate opere di sostegno;

  7. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato stabilmente in loco o smaltito secondo la normativa vigente;

  8. Il Comune, prima dell’adozione o approvazione, dovrà verificare se l’intervento proposto ricada all’interno di un’Area Naturale Protetta, di una Z.P.S. o di un S.I.C. In caso affermativo il Proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente;

  9. Il Proponente dovrà verificare se l’intervento rientra tra quelli soggetti a Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Direttiva 85/377/CEE e ss. mm. e ii e del D.Lgs. 4/2008;

  10. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d’inquinamento delle falde;

  11. Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all’osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all’I.S.P.R.A. – Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). L’inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell’art. 3 della citata legge;

  12. Gli interventi, in considerazione della sismicità della zona, dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa vigente in tema di costruzioni;


per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali:


  1. nell’area che non è interessata dal progetto la vegetazione sia lasciata in via prioritaria alla libera evoluzione, in alternativa vengano messe a dimora specie autoctone selezionate, in base alle caratteristiche fisiche del sito e ai fattori di stress presenti, tra quelle riportate nell’elenco fornito di seguito. Per una fascia di ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio del Fosso della Capranica la vegetazione dovrà svolgere le sole funzioni di migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ed esercitare un’azione di filtro dagli inquinanti;

  2. sia privilegiata, per la eventuale vegetazione erbacea prevista nella realizzazione del verde la ricostituzione spontanea di quella preesistente. In alternativa si proceda alla semina di piante erbacee utilizzando il fiorume raccolto nelle zone contigue al sito dell’intervento;

  3. siano eliminati, nell’ impianto ex novo di specie vegetali i rischi di inquinamento genetico di quelle autoctone presenti nelle aree limitrofe, attraverso le seguenti soluzioni alternative:

a) reperimento di specie appartenenti a popolazioni di piante locali in vivai (Populus nigra, Populus alba, Ostrya carpinifolia, Ulmus minor, Carpinus orientalis, Carpinus betulus, Quercus frainetto, Quercus cerris, Quercus petraea, Fraxinus ornus, Acer campestre, Cornus mas, Cornus sanguinea, Pyrus piraster, Malus sylvestris, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, Rosa canina, Rosa sempervirens, Prunus spinosa, Lonicera etrusca, Lonicera caprifolium, Euonymus europaeus);

b) raccolta di talee e/o materiale di propagazione (semi, selvaggioni, ecc) reperito nella zona nella fase precedente, o immediatamente precedente, a quella della posa in opera o dell’utilizzo. Sono da preferire quegli interventi che prevedono anche la messa a dimora di talee in situ prima della realizzazione delle opere;

c) utilizzo di specie alloctone per le quali non è riconosciuto nessuno stato di invasività e alberi da frutto locali nel caso in cui le soluzioni a) e b) non siano attuabili;

  1. nell’ impianto ex novo di specie vegetali, siano privilegiate quelle resistenti alle fitopatie, a bassa esigenza idrica e che non necessitino di ripetuti interventi di manutenzione;

  2. siano utilizzati, in via prioritaria, fertilizzanti naturali e non siano invece utilizzati diserbanti;

  3. sia posta, durante la fase di cantiere, particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo, accumularlo in spessori modesti al fine di preservarlo meglio ed evitare compattamenti eccessivi;

  4. sia previsto un progetto dedicato alla realizzazione del verde redatto da specialisti in campo botanico che preveda le specie vegetali da impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un cronoprogramma rigidamente legato ai periodi di utilizzo del materiale vegetale, un piano di manutenzione per la gestione del verde di nuovo impianto, ecc.;

VISTA la nota n. 1793 del 13.02.2013, con la quale il comune di Sutri (Vt) ha attestato che l’intervento di che trattasi non rientra tra quelli soggetti a Verifica o a Valutazione di Impatto Ambientale e che l’intervento stesso non ricade all’interno di un’Area Naturale Protetta, di una ZPS, o di un SIC;

VISTA la nota n. 3096 del 18.03.2013, con la quale il comune di Sutri (Vt) ha comunicato, in virtù di quanto stabilito dalla D.G.R.L. n. 169/2010, paragrafo 1.3. punti 5 e 9, che il progetto di variante in argomento possa essere escluso dalle procedure di VAS in considerazione della dimensione e tipologia delle opere da realizzare;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR – LT – RI – VT) della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. 561397/2012 del 29.01.2013, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A;
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, di approvare la Variante al P.R.G finalizzata alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, S.S. Cassia Km. 50 + 450 – Soc. La Torre, adottata dal Comune di Sutri (Vt) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.07.2012, per le motivazioni contenute nella relazione dell’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR – LT – RI – VT) della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. 561397/2012 del 29.01.2013, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A, ed in conformità alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri in premessa riportati.
La Variante è vistata dal Dirigente dell’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR – LT – RI – VT) della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nei seguenti elaborati:


  • Tav. 01 - Inquadramento Territoriale, Planimetrie, Piante, Prospetti e Sezioni di Progetto;

  • Tav. 03 - Adeguamento progetto originario alle richieste e prescrizioni emerse nella 2° (23.12.2010) e 3° (11.05.2011) conferenza di servizi;

  • Elaborato di zonizzazione PRG

  • Relazione tecnica;

  • Relazione geologica e geotecnica;

  • Relazione agro pedologica;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.
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