Sezione di controllo per la Regione Siciliana



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96 Avverso la deliberazione n. 114/2015/PRSP, il comune di Augusta ha proposto ricorso presso le Sezioni Riunite in speciale composizione, che, da ultimo, con sentenza n. 63 del 22 aprile 2015, hanno disposto il rigetto.

9715. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 60 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.

98Racalmuto, Riposto, Scordia, Tremestieri Etneo, Itala, Messina, Milazzo, Scaletta Zanclea, Taormina, Tortorici, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Caccamo, Cefalù, Monreale, Ispica, Modica, Scicli, Avola.

99Si riporta di seguito la norma: Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

100 Cfr., sul punto, Sezione delle autonomie, delibera 6/2014/SEZAUT/QMIG.

101 A seguito della rimessione da parte della Sezione di controllo per la Regione siciliana di questione di massima di interesse generale (deliberazione n. 32/2014) sulle molteplici problematiche applicative della norma, la Sezione delle Autonomie ha emanato la delibera n. 6/2014/SEZAUT/QMIG.

102 La norma prevede che le disposizioni del comma 573-

bis si applichino anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2014.

103 Aci Sant’Antonio (Ct), Caltagirone (Ct), Santa Maria di Licodia (Ct), Santa Venerina (Ct), Milazzo (Me), Camporeale (Pa), Comiso (Rg), Ispica (Rg).

104 Può essere utile ricordare, in tale ambito, che il comune di Milazzo, nonostante la notifica della deliberazione della Sezione n. 203/2012/PRSP che ne accertava il dissesto, con provvedimento della G.C. n. 133 del 29 dicembre 2012 ha deliberato la modifica del piano di fuoriuscita attraverso stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale di 175 unità di personale precario, nelle more dell’impugnativa giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia, sez. Catania.

105 Sono attualmente assoggettati al patto di stabilità interno gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti. L’art. 31 comma 1 della legge n. 183/2011 ha tuttavia esteso i vincoli del patto agli enti con popolazione superiore a mille abitanti a decorrere dall’1 gennaio 2013.

106La norma prevedeva la possibilità di derogare alla riduzione della spesa in presenza dei seguenti parametri di virtuosità: rispetto del patto di stabilità nell’ultimo triennio; volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo di deficitarietà strutturale; rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

107 Tali ambiti sono :

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.



108 L’art. 1 comma 557 ter ha esteso a tale fattispecie le medesime sanzioni previste dall’art. 76 comma 4 del DL n. 112/2008 per inosservanza del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, ossia il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

109 Cfr., sul punto, Sezione autonomie, delibera n. 25/2014/SEZAUT/INPR del 15 settembre 2014, secondo la quale In luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico – assunzionale e di spesa – più restrittivo.

In particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale – relativo, come detto, al periodo 2011/2013 – in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta.

110 Cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 119/2015/PAR

111 Il vincolo assunzionale di cui al comma 424 si pone in relazione a quelle esigenze di coordinamento della finanza pubblica ( art. 117,comma 3, Cost.), rispetto alle quali la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che devono considerarsi ammissibili gli interventi del legislatore statale, volti a predeterminare principi fondamentali, che, in quanto tali, non sono in grado di ledere le prerogative riservate dal legislatore alle regioni ad autonomia differenziata ( ex multis, Corte Costituzionale sentenza n. 237/2014).

112 A partire dal 2014, il d.l. n. 90 ha introdotto un generalizzato allentamento dei vincoli assunzionali e, con specifico riferimento agli incarichi ex art. 110, comma 1, del Tuel, ne ha incrementato il contingente massimo (art. 11, comma 1, lettera a) entro il 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della qualifica dirigenziale.

113 Nel campione d’indagine, i comuni siciliani sono 389, con una popolazione rappresentata di 5.094.122 abitanti, mentre i comuni lombardi sono 1.493, con una popolazione rappresentata di 9.909.742 abitanti .

114 L’art. 9, comma 1, del DL n. 78 del 2010 prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

Il successivo comma 2 bis dispone inoltre che A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.



115 Nell’ambito di questo raffronto tra volumi di spesa, le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la delibera n. 27/2011/CONTR, hanno chiarito che la spesa di personale deve essere considerata al lordo delle voci escluse nella determinazione del limite di cui all’art. 1, comma 557, della l. n. 296 del 2006.

116 Sulle modalità di computo di tale componente di spesa, cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 14/2011/QMIG. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione, l’art. 4-ter, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. n. 44 del 2012 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possano essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società.

117La norma dispone: Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. La normativa regionale, a partire dall’art. 11, comma 12, della legge regionale 28.12.2004 n. 17, sul punto, non sempre è risultata in linea con i principi vigenti a livello nazionale (art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 art. 3, comma 30, della legge n. 244 del 2007, e, con riferimento alla gestione rifiuti, art. 202 c. 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

118 Fonte: Corte dei conti, questionari organi di revisione ex art. 1 comma 166 della l. n. 266/2005 su un campione di 369 su 390 Comuni.

119 Tale norma, novellando l’art. 76 comma 7 del DL n. 112/2008, prevede che "Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari". Il comma è stato successivamente abrogato dall'art. 3, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90.

120 Da ultimo, a livello nazionale, l’art. 1, commi 420 e 421, della legge n. 190 del 2014, hanno previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.



Il successivo comma 421 ha previsto che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.

121 Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, circolare 29 gennaio 2015, n. 1 recante “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art.1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n 190”.

122 Sulla recessività dell’obiettivo di contrasto del lavoro precario, cfr., da ultimo, Sezione regionale di controllo per la Campania, delibera n. 167/20115/PAR del 27 maggio 2015.

123 L’inserimento stabile di lavoratori nei ruoli dell’ente non può prescindere, sotto il profilo attuativo, da procedure selettive tese ad accertare l’idoneità del personale reclutato rispetto alle funzioni da svolgere, in attuazione di valori costituzionali inderogabili e in aderenza ai consolidati orientamenti della Consulta in materia di selettività, trasparenza, accesso dall’esterno .

124 Dispone tale norma che “al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”.

125 Al riguardo, il comma 542 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha previsto che, per l’anno 2014, gli eventuali spazi finanziari non assegnati a valere sulla predetta quota riservata del 50% sono destinati ai comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 dislocati su tutto il territorio nazionale che presentino ancora un obiettivo positivo.

126 Cfr., ex multis, delibera n. 362/2013/PRSP del 3/12/2013.

127 Cfr, ad es., delibera n. 169 /2014/PRSP del 27/10/2014, con cui è stato accertato il rispetto solo formale ed apparente degli obiettivi del patto di stabilità interno, attraverso l’irregolare contabilizzazione dei proventi da permesso di costruire al titolo I, anziché IV.

128 Cfr., ex multis, delibera n. 105/2013/PRSP, con cui è stata accertata l’indebita postergazione ad annualità successive di debiti relativi al 2011 per oltre 1,5 milioni di euro, di cui l’ente era a conoscenza a seguito di notifica della sentenza antecedente alla data di approvazione del bilancio, che ha avuto un’influenza determinante ai fini del rispetto solo formale del patto di stabilità interno, considerato il margine (316.000 euro) con cui l’amministrazione aveva formalmente ottemperato all’obiettivo di pertinenza nell’anno considerato.

129 Due province regionali, un’unione di comuni e 173 comuni,

130 Ad esempio la costituzione di un fondo rischi ed oneri, il vincolo dell’avanzo di amministrazione, ecc.

131 Ordinanza P.R.S. n. 8/RIF del 27 settembre 2013.

132 L’importo si riferisce solamente a 90 comuni.

133 Cfr. Sezione delle autonomie, referto su “Il riordino delle Province – aspetti ordinamentali e riflessi finanziari”, approvato con delibera n. 17/SEZAUT/2015/FRG dell’11 maggio 2015.

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