Domanda: In materia di scarichi industriali, deve essere concretamente garantita all'interessato la possibilita' di presenziare alle analisi dei campioni prelevati?
Risposta (a cura del Dott. Silvio Maurelli): Il preavviso per le analisi in laboratorio e’ necessario in via assoluta in materia di prelievi relativi agli scarichi nel contesto della disciplina de decreto 152/99.
Il principio è stato anche ha ribadito il TAR Umbria con la sentenza 12 febbraio 2004, n. 67 (che riportiamo in calce). Il principio e’ da tempo oggetto di dibattito, ed in molte sedi amministrative e di organi di polizia si sottovaluta o addirittura si tende a considerare irrilevante questa doverosa prassi che e’ la base per la legittimazione degli esiti degli esami di laboratorio.
Il TAR Umbria conferma invece, ancora una volta, che questo diritto del soggetto intertessato deve comunque essere garantito. Noi ci permettiamo di aggiungere che dovrebbe essere garantito non solo nella forma ma anche nella sostanza, giacche’ non solo assolutamente condivisibili quelle prassi che tendono ad effettuare la notifica del preavviso con forme atipiche ed arrituali tipo fax o avviso orale telefonico.
A nostro avviso in questo caso devono essere seguite le ordinarie, rigide e formali regole per le notifiche procedurali ordinarie, a garanzia del diritto del titolare dell’azienda di poter presenziare alle analisi in laboratorio.
Va infine rilevato che il TAR conferma il principio, rilevantissimo in sede di accertamenti per fatti penalmente rilevanti, che un solo campione e’ sufficiente per provare il reato di violazione tabellare(ove i parametri siano penalmente rilevanti) e che in sede di accertamenti urgenti il prelievo puo’ essere effettuato anche in assenza del titolare dello scarico. Infine il TAR conferma che il referto di analisi di laboratorio, se realizzato con regolare preavviso, e’ atto irripetibile in sede penale (come esposto nel testo che segue). Principi che nel nostro sito ed in ogni incontro seminariale sono stato sempre sostenuto dal nostro gruppo di lavoro, sollevando le contestazioni dei sostenitori di teorie nettamente opposte.
Tar Umbria - Sentenza 12 febbraio 2004, n. 67
Pres. P. G. Lignani Est. P. Ungari
Umbria Olii S.p.A. (Avv. G. La Spina) c. il Comune di Campello sul Clitunno
(Avv. M.. Marcucci)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo dell'Umbria
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 155/2003 proposto dalla
Umbria Olii S.p.A., con sede in Campello sul Clitunno, in persona del rappresentante legale Giorgio Del Papa, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe La Spina, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Baglioni n. 36;
contro
- il Comune di Campello sul Clitunno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Marcucci, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Fani n. 14;
- l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria, Dipartimento provinciale di Perugia, Sezione territoriale di Spoleto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Responsabile dell’Area edilizia ed urbanistica del Comune di Campello sul Clitunno prot. 899 in data 27 gennaio 2003, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ivi compresa la nota dell’Arpa Umbria prot. FO/1990/OUT in data 2 dicembre 2002;
- del provvedimento del Responsabile dell’Area edilizia ed urbanistica del Comune di Campello sul Clitunno prot. 3295 in data 2 aprile 2003 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ivi compresa la nota dell’Arpa Umbria prot. comunale 2850 in data 20 marzo 2003;
Visto il ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003, data per letta la relazione del Cons. Pierfrancesco Ungari, udite le parti come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
Fatto e diritto
1. La società ricorrente esercita attività di commercializzazione dell’olio di oliva e di raffinazione degli olii di oliva lampanti nell’impianto ubicato in zona industriale del Comune di Campello sul Clitunno.
Analisi effettuate dall’Arpa sui campioni prelevati nel corso di un sopralluogo in data 24 ottobre 2002 (cfr. nota di comunicazione prot. FO/1990/OUT in data 2 dicembre 2002) hanno rilevato il superamento del limite di cui alla Tabella 3, Allegato 5, del Dlgs 152/1999 per il parametro grassi ed olii animali/vegetali (concentrazione rilevata: 2.100 mg/l, a fronte di un limite tabellare di 40 mg/l).
Con provvedimento prot. 899 in data 27 gennaio, il Comune, sulla base di tale accertamento, ha diffidato la ricorrente ad adeguare il proprio scarico al suddetto limite previsto dalla legge, ad effettuare, nell’arco di dieci giorni, due campionamenti per la ricerca del suddetto parametro inquinante, e ad inviare alla Arpa i certificati analitici relativi a tali prelievi.
Il provvedimento dispone la trasmissione alla procura della Repubblica, ipotizzando il reato di cui agli articoli 54 e 59, comma 5, del Dlgs 152/1999.
2. La ricorrente impugna il provvedimento, unitamente all’accertamento sottostante, deducendo censure così sintetizzabili:
- in violazione degli articoli 50 del Dlgs 152/1999, 15 della legge 689/1981, 223 delle disp. att. C.p.p., dell’articolo 7 della legge 241/1990, nonché dell’articolo 24 Cost., non è stato dato il necessario preavviso del prelievo e dell’esecuzione delle analisi, onde consentire la partecipazione dell’interessato alle operazioni, che sono invece avvenute in totale assenza del contraddittorio;
- il campionamento è avvenuto in violazione dell’Allegato 5, Tabella 3, suindicata, posto che è stato effettuato un solo prelievo, mentre i limiti tabellari sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore o addirittura, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo, in tempi più lunghi;
- conseguentemente, non può essere contestato il reato di cui agli articoli 54 e 59, comma 5, del Dlgs 152/1999, posto che, inoltre, la fattispecie penale presuppone che il superamento del limite riguardi sostanze altresì incluse nella Tabella 5;
- dagli scarichi della ricorrente (cfr. relazione del prof. Fedeli, depositata) è assente la benché minima traccia di grassi ed olii animali/vegetali.
3. Con provvedimento prot. 3295 in data 2 aprile 2003, il precedente provvedimento veniva riformato sul punto dell’ipotesi di reato e veniva irrogata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 54, comma 1, del Dlgs 152/1999, nella misura di 2.582,28 Euro.
La ricorrente, mediante motivi aggiunti, impugnava detto provvedimento, riproponendo le censure concernenti le modalità procedimentali e tecniche dell’accertamento, e deducendo ulteriori censure così sintetizzabili:
- la competenza, ai sensi dell’articolo 56 del citato Dlgs, è della Regione;
- contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, non sussiste, ai sensi dell’articolo 56, ultimo comma, del citato Dlgs, la possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta ex articolo 16 della legge 689/1981.
4. Il Comune di Campello sul Clitunno si è costituito in giudizio, controdeducendo puntualmente.
Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi e limiti appresso indicati.
4.1. Dal verbale delle operazioni di prelevamento campioni (effettuate dai tecnici dell’Arpa, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Campello) n. 71 in data 24 ottobre 2003, si evince che:
- il prelievo è stato effettuato presso un pozzetto di prelievo posto nel punto di immissione della fognatura comunale esternamente alla recinzione dell’insediamento produttivo e situato a valle dell’impianto stesso (pozzetto, secondo quanto precisato nella nota in data 2 dicembre 2003, indicato al punto 3 dell’autorizzazione allo scarico prot. 6569 in data 15 novembre 1999, rilasciata alla ricorrente dal Comune di Campello sul Clitunno);
- “al fine di evitare modifiche delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico” è stato effettuato in assenza di rappresentanti dell’impresa e che questi sono stati avvisati subito dopo e sono subito intervenuti, prendendo visione del campione prelevato, che è stato poi sigillato e numerato in loro presenza.
- agli stessi è poi stata comunicata la possibilità di presenziare alle analisi, presso il laboratorio Arpa di Perugia, nel giorno e nell’ora che saranno comunicate a cura del laboratorio stesso.
4.2. La ricorrente sottolinea, con memoria in data 4 dicembre 2003, che nella zona vi sono altre attività produttive, così da adombrare la possibilità che nel pozzetto utilizzato per il campionamento recapitino anche scarichi altrui; inoltre, afferma che l’aspetto del campione lascia intendere che nell’effettuare la raccolta del campione sia stato raschiato il fondo del pozzetto.
In ordine ai controlli, l’articolo 28, comma 3, prevede che “Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo”. L’articolo 34, comma 3, primo periodo, prevede a sua volta che “per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle 3/a e 5 dell’allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo”.
Il Dlgs 152/1999, così, recepisce in sostanza le soluzioni interpretative che la Corte di Cassazione aveva fornito, con riferimento alla previgente legge 319/1976 (legge Merli), sulla collocazione topografica del punto di prelievo.
Il punto di prelievo deve essere individuato in un sito che si trovi dopo il sistema di depurazione (non avrebbe evidentemente senso prelevare il campione in un punto della linea dello scarico in cui gli effluenti non abbiano ancora subito gli effetti positivi della tecnologia impiegata per abbattere la presenza di sostanze inquinanti); nell’ipotesi generale, questo sito deve collocarsi subito a monte del punto di immissione (e quindi, anche in un punto non attiguo all’impianto di depurazione, laddove le esigenze funzionali e la struttura dell’impianto lo richiedano); in quella speciale (relativa alla presenza di sostanze inquinanti più allarmanti), il sito è invece arretrato subito dopo l’uscita dal depuratore o (qualora lo stabilimento ne sia sprovvisto) dallo stabilimento, così escludendo (per rendere più agevole l’individuazione di eventuali diluizioni, vietate ai sensi dell’articolo 28, comma 5, o comunque di interventi elusivi) la possibilità di un’ubicazione periferica.
In entrambi i casi, viene presupposta la predisposizione del pozzetto di prelievo, la sua indicazione formale già nell’autorizzazione allo scarico, e la sua accessibilità.
Laddove detta indicazione non sia rinvenibile, ovvero il campionamento non sia concretamente praticabile nel pozzetto indicato, tale mancanza costituisce un’omissione ad un obbligo di legge e pertanto (sempre secondo l’orientamento della Cassazione, sopraricordato) il punto di prelievo verrà individuato in base alla scelta del tecnico incaricato del campionamento, sulla base dei criteri predetti.
Ciò, anche con riferimento alla previsione generale dell’articolo 50, secondo il quale “Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico”.
Ebbene, nel caso in esame il pozzetto nel quale sono stati prelevati i campioni deve ritenersi (anche per la mancanza di contrarie deduzioni) quello indicato nell’autorizzazione n. 6569/1999 come deputato al campionamento (cfr. quanto precisato al precedente punto 4.1.), la cui tenuta e manutenzione rientrava nella disponibilità e responsabilità della ricorrente.
Per quanto attiene alla difformità dei campionamenti rispetto alle modalità indicate al punto 1.2. della tabella 3 dell’allegato 5, citata, va richiamato l’orientamento secondo il quale, in tema di analisi di reflui, la omessa adozione del campionamento medio non inficia di per sé l’efficacia delle analisi; infatti, diversamente, non si comprenderebbe come sarebbe possibile individuare il superamento dei valori limite in una immissione occasionale che, in ipotesi, potrebbe durare meno del tempo previsto per il cd. campionamento medio (in tal senso, Cass. pen., III, 17 dicembre 1999, n. 1773, ove si sottolinea anche che il consolidato principio secondo il quale, nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica, così che la indicazione di effettuare le analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico, non deve essere modificato alla luce del Dlgs 152/1999).
Fermo restando la rilevanza di dette modalità per la configurabilità del reato previsto dall’articolo 59, comma 5 (cfr., nel senso del necessario rispetto, Cass. pen., III, 7 luglio 2000, n. 9140), l’orientamento indicato merita adesione.
Pertanto, dato che la ricorrente non ha argomentato alcunché in ordine ad una eventuale scarsa significatività, in relazione alle caratteristiche specifiche del ciclo produttivo e dello scarico, del campionamento effettuato in modo istantaneo, tale modalità non costituisce vizio dell’accertamento.
In conclusione sul punto, le censure concernenti l’ubicazione e le modalità tecniche di raccolta del campione non possono inficiare le operazioni svolte dai tecnici dell’Arpa.
4.3. La stessa ricorrente riconosce che, sulla base del citato articolo 50, il prelievo ed il campionamento possono avvenire anche in assenza della parte interessata, al fine di conseguire un risultato certamente attendibile.
D’altra parte, non viene contestato che i campioni raccolti, sigillati e numerati alla presenza di rappresentanti della ricorrente, contengano effettivamente acque prelevate nel pozzetto di cui sopra.
La censura che investe i profili procedimentali dell’accertamento tecnico è invece fondata per quanto attiene alla possibilità concreta di presenziare alle analisi (ed eventualmente, giovandosi di tecnici di fiducia, svolgere osservazioni critiche sulla metodologia utilizzata e sugli esiti rilevati).
Detta possibilità non può essere sacrificata, per due ordini di ragioni:
- in questo caso, non sussistono le esigenze di certezza e di garanzia contro pratiche elusive illecite (la prassi ha non di rado registrato il ricorso a deviazioni o diluizioni degli scarichi, attivate in occasione dei controlli), che sole possono far derogare ai principi generali del contraddittorio e della partecipazione dell’interessato ai procedimenti suscettibili di concludersi con provvedimenti a lui sfavorevoli;
- le analisi costituiscono accertamenti irripetibili, non fosse altro che per il fatto di richiedere (anche laddove il superamento dei limiti tabellari riguardi parametri relativi a sostanze non degradabili e ci si trovi pertanto in presenza di campioni di reflui non deteriorabili - valutazione che, nel caso in esame, richiederebbe accertamenti istruttori), l’apertura del campione sigillato.
Del resto, proprio in forza delle garanzie di difesa nei riguardi della esecuzione delle analisi, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, tra l’altro, degli articolo 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del Dlgs 152/1999, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, comma 2, Cost., nella parte in cui dette norme di legge non prevedono la facoltà di chiedere analisi di revisione (sent. 25 luglio 2001, n. 296).
Ma nel caso in esame, la possibilità di partecipazione, pur preannunciata nello stesso verbale del campionamento, non può considerarsi concretizzata, mancando non soltanto la prova, ma anche una contraria deduzione in ordine a quanto perentoriamente affermato dalla ricorrente circa l’omessa comunicazione della data e dell’ora stabilite per l’effettuazione delle analisi, da parte del laboratorio incaricato, o, comunque, dell’Amministrazione interessata.
4.4. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, il provvedimento prot. 899/2003 dev’essere annullato per vizio dell’accertamento tecnico presupposto, assorbite le restanti censure non esaminate.
4.5. Quanto al provvedimento prot. 3295/2003, che irroga la sanzione pecuniaria, è fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa del Comune.
A tale conclusione si giunge considerando che:
- ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del Dlgs 152/1999, avverso le ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 del medesimo articolo (vale a dire le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico), è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della legge 689/1981.
- il provvedimento impugnato è sostanzialmente riconducibile a tale categoria, consistendo (per la parte che qui interessa, mentre avverso la parte che annulla parzialmente il precedente la ricorrente non ha evidentemente interesse a ricorrere) nella irrogazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del Testo Unico (secondo cui “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione occasionale, supera i valori limite … è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”).
- l’attribuzione dell’impugnazione avverso le sanzioni pecuniarie all’Ago è coerente con il criterio tradizionalmente accolto dalla giurisprudenza amministrativa che, ai fini del riparto di giurisdizione in materia, distingue tra sanzioni ripristinatorie (impugnabili dinanzi al giudice amministrativo) e sanzioni punitive (impugnabili dinanzi all’Ago), tra quest’ultime ricomprendendo le sanzioni pecuniarie.
Considerato che il provvedimento indica erroneamente la possibilità di impugnazione dinanzi al Tar, va da sé che dinanzi all’Ago la ricorrente potrà richiedere la remissione in termini per errore scusabile, al fine di far valere il vizio di incompetenza del Comune.
4.6. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. 899/2003, mentre lo dichiara inammissibile per quanto concerne l’impugnazione del provvedimento prot. 3295/2003.
Spese compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2003 con l'intervento dei Magistrati:
(omissis)
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