Comitato regionale sardegna


Delibere della Commissione Disciplinare



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5.2.Delibere della Commissione Disciplinare


POL. PORTO ROTONDO (Campionato di Promozione)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011.

Gara Olmedo / Porto Rotondo del 06.02.2011.
La Società porto Rotondo ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti:

  1. ammenda di Euro 300,00 alla Pol. Porto Rotondo, perché, dopo la gara, un gruppo di giocatori della società non meglio identificati, salvo Primitivo Antonio e Fera Francesco, assumevano condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro e dei due assistenti, anche con condotta di guida pericolosa di un furgoncino, col quale si avvicinavano a velocità elevata ad uno degli assistenti che stava raggiungendo la propria auto,

  2. squalifica per cinque gare del giocatore Fera Francesco, perché, espulso per aver gravemente ingiuriato uno degli assistenti arbitrali, abbandonava il terreno di gioco solo dopo tre minuti nonostante gli inviti da parte dell’arbitro. A fine gara, mentre l’arbitro e i suoi assistenti si avviavano verso la propria autovettura, li ingiuriava ripetutamente e assumeva un comportamento minaccioso, raccogliento delle pietre da terra e rendendo necessario l’intervento di una pattuglia di Carabinieri;

  3. squalifica per tre gare del giocatore Primitivo Antonio, perché a fine gara, mentre l’arbitro e i suoi assistenti si avviavano verso la propria autovettura, li ingiuriava ripetutamente e assumeva un comportamento minaccioso, raccogliendo delle pietre da terra e rendendo necessario l’intervento di una pattuglia di Carabinieri.

La reclamante contesta gli addebiti, ritenendo le sanzioni del tutto ingiustificate, in relazione all’effettiva condotta dei giocatori, sicuramente travisate, giacchè le espressioni di disappunto loro attribuite non erano rivolte al direttore di gara.

La reclamante contesta inoltre la sanzione dell’ammenda, ritenendola ingiustificata, alla luce delle frammentarie e per certi versi contraddittorie motivazioni sulle quali essa si fonda, e della generica formulazione del referto arbitrale, che non può determinare responsabilità di sorta a carico della Società. Conclude, pertanto, domandando la revoca delle sanzioni e, in subordine, un’equa riduzione delle stesse.

La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene che la squalifica inflitta ai giocatori debba circoscriversi alle espressioni ingiuriose, ivi compresa la paventata minaccia insita nel gesto consistito nell’aver raccolto le pietre da terra, attribuito sia al Fera Francesco che al Primitivo Antonio. Le ingiurie, aggravate dal gesto, vanno tuttavia circoscritte nell’ambito di una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, priva di conseguenze, sia da dover determinare, nell’ambito di tale interpretazione, una adeguata riduzione.

Deve viceversa ritenersi adeguata, in relazione alla gravità dell’atto, la sanzione dell’ammenda inflitta alla società per la condotta intimidatoria consistita nella guida del furgone, ad alta velocità in direzione dell’arbitro e degli assistenti, accompagnata da espressioni ingiuriose e minacciose proferite dal finestrino del mezzo, dai giocatori della società Porto Rotondo, non identificati.

Per i suesposti motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA:


  1. di accogliere la domanda di riduzione delle squalifiche inflitte ai giocatori Fera Francesco e Primitivo Antonio, e di ridurle, rispettivamente, a tre giornate ed a due giornate,

  2. di confermare nel resto;

  3. di disporre il non addebito della tassa.


U.S. BRUNELLESE (Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011.

Gara Brunellese / Arborea del 06.02.2011.
La società Brunellese proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo:

  1. squalifica del calciatore Ventroni William perché espulso per aver insultato il direttore di gara, alla notifica del provvedimento reiterava lo stesso comportamento;

  2. ammenda dell’importo di Euro 180.00 per le intemperanze di un sostenitore non meglio individuato nei confronti del direttore di gara al termine dell’incontro. Inoltre, un gruppo di persone insultava l’arbitro dopo che questi era salito nella propria autovettura, tentando di bloccarlo e colpendo il parabrezza ed il finestrino laterale fino all’intervento di un’altra persona che permetteva all’arbitro di lasciare il parcheggio dell’impianto sportivo.

La reclamante nei motivi del ricorso, nega che il calciatore Ventroni abbia insultato il direttore di gara asserendo che lo stesso avrebbe mal interpretato le parole e gli atteggiamenti del giocatore.

Per quanto riguarda l’ammenda inflitta, la reclamante assumeva che non corrisponderebbe a verità il fatto che il direttore di gara sia stato minacciato ed insultato da un sostenitore della squadra ospitante in quanto non risulta che sia entrato nel terreno di gioco alcun individuo al termine della gara. Con riferimento all’altra incolpazione relativa agli insulti rivolti all’arbitro mentre era salito nella propria autovettura, la reclamante nega l’accadimento mentre, invece, ammette la presenza di un personaggio sicuramente ubriaco che veniva allontanato dal Presidente della società, senza però che il personaggio si distinguesse per invettive ed insulti.

La Commissione, esaminato il referto arbitrale ritiene di dover accedere ai motivi proposti dalla società Brunellese in ordine alla squalifica del calciatore Ventroni, così da dover adeguatamente ridurre la squalifica in relazione alle ingiuriose espressioni proferite dallo stesso, ed al suo comportamento riprovevole, non accompagnato, tuttavia, da ulteriori manifestazioni di gravità.

In ordine all’irrogazione dell’ammenda, la società che reclama si limita semplicemente a negare i fatti. Ne deriva che in assenza di elementi concreti che possano far dubitare circa la versione descritta dall’arbitro, peraltro circostanziata e puntuale, la sanzione inflitta è corretta, oltre che adeguata e proporzionata.

La Commissione, pertanto, DELIBERA di ridurre la squalifica del giocatore Ventroni William a due giornate e conferma nel resto.

Dispone la restituzione della tassa.
A.S. 86 VILLAPUTZU (Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011.

Gara 86 Villaputzu / Perdasdefogu del 06.02.2011.
La Società 86 Villaputzu ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara di cui in epigrafe consistenti:


  1. nella delibera di ripetizione della gara;

  2. nella squalifica per due gare dei calciatori Camboni Daniele e Seu Giuseppe;

  3. nell’ammenda di Euro 250,00 perché “propri sostenitori davano origine ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria” e perché “la società lasciava incostudito il cancello che consente l’ingresso al campo di gioco dagli spalti”.

La Commissione rileva che il reclamo in ordine alla delibera di ripetizione della gara è inammissibile, a norma dell’art.33 comma 5° del C.G.S., in quanto non risulta essere stata inviata alla controparte (Società Perdasdefogu) copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo stesso.

La Commissione rileva altresì l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 45 comma 3° lett.a) del C.G.S., del reclamo relativo alle squalifiche irrogate ai calciatori Camboni e Seu, in quanto le stesse non sono superiori a due giornate di gara.

Per quanto attiene all’ammenda di Euro 250,00 inflitta alla Società, la Commissione ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto. Infatti dal referto arbitrale risulta provato che tifosi della squadra del Villaputzu hanno partecipato ad una rissa con tifosi della squadra ospite, ma nel contempo non può non essere presa adeguatamente in considerazione l’osservazione della società reclamante circa il fatto che i suoi sostenitori non potevano avere interesse a creare un clima conflittuale in quanto il risultato era loro favore. Pertanto, ritenuto verosimile che la rissa non sia stata originata dal comportamento dei tifosi della società 86 Villaputzu, la sanzione deve essere adeguatamente ridotta a Euro 150,00.

Per questi motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA:



  1. di dichiarare inammissibile il reclamo in relazione ala decisione del Giudice Sportivo di ripetizione della gara e alle squalifiche dei calciatori Camboni Daniele e Seu Giuseppe;

  2. di ridurre l’ammenda inflitta alla Società 86 Villaputzu a Euro 150,00.

Dispone il non addebito della tassa.
S.S.D. PIETRAIA (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011.

Gara Ossese / Pietraia del 06.02.2011.
La Società Pietraia ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore Caddeo Cristian è stato squalificato per sei gare perché “espulso per aver colpito un avversario con un pugno, mentre usciva dal terreno di gioco si abbassava i calzoncini e mostrava i genitali ai componenti della panchina ed al pubblico composto per lo più da bambini e ragazze”.

Afferma la Società reclamante che il fatto è completamente infondato e che il calciatore si limitava a mettere la mano sul pantaloncino rispondendo al pubblico che lo insultava; e di conseguenza chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione inflitta.

La Commissione, letto il referto arbitrale, redatto in modo preciso e circostanziato, ritiene che non possano esservi dubbi circa il reale accadimento dei fatti; e di conseguenza, tenuto conto della particolare gravità del comportamento, posto in essere alla presenza di bambini e ragazze, valuta equa la sanzione applicata.

Per questi motivi, la Commissione DELIBERA il rigetto del reclamo.



Dispone l’addebito della tassa.
POL. SIDDI (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 17.02.2011.

Gara Cribbio 78 / Siddi del 13.02.2011.


La Società Sportiva Polisportiva Siddi ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto le seguenti sanzioni:

a) inibizione fino al 10.3.01 del dirigente Floris Giovanni;

b) inibizione fino al 02.3.01 dei dirigenti Cau Cristiano e Uras Michele;

c) squalifica per quattro gare del calciatore Corallo Sergio, perché “espulso per avere rivolto una frase ingiuriosa al direttore di gara, alla notifica del provvedimento proferiva ingiurie e minacce nei confronti dello stesso” e perchè “al termine della gara, unitamente ad altri compagni di squadra, spintonava l’arbitro”;

d) squalifica per tre gare del calciatore Blanco Manuel Giacinto, perché “espulso per aver gridato dalla panchina una frase offensiva nei confronti dell’arbitro, a fine gara, unitamente ad altri compagni di squadra, spintonava l’arbitro”;

e) squalifica per cinque gare del calciatore Boi Luca, perché “al termine della gara tentava di colpire con un calcio il direttore di gara, senza riuscirvi”;

f) squalifica per due gare dei calciatori Abis Bruno, Mallocci Alberto, Murru Giacomo, Pittau Fabio e Vacca Nicola.

La Commissione rileva preliminarmente che il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’art. 45 c. 3° lett. a) e b), in ordine alle sanzioni di cui ai punti a), b) ed f), in quanto le inibizioni dei dirigenti e le squalifiche dei calciatori ivi indicati non sono superiori rispettivamente a un mese e a due giornate di gara.

Per quanto attiene alle sanzioni di cui ai punti c), d) ed e), la Società reclamante ne chiede l’annullamento, affermando che i calciatori si sarebbero limitati a chiedere delucidazioni all’arbitro in ordine ad alcune decisioni assunte nel corso della gara, senza proferire ingiurie e minacce e senza in alcun modo usare violenza nei suoi confronti, neanche a livello di tentativo.

La Commissione rileva peraltro dal referto arbitrale, che è fonte di prova privilegiata, che il Corallo ha effettivamente pronunciato nei confronti del direttore di gara frasi triviali e minacciose, che il Blanco ha pure rivolto al medesimo una parola ingiuriosa e che entrambi, insieme ad altri giocatori, a fine gara hanno attorniato il direttore di gara spintonandolo ripetutamente ed impedendogli l’uscita dal terreno di gioco; e rileva altresì che il Boi, appena terminata la partita, si è avvicinato all’arbitro cercando di colpirlo con un calcio, che questi riusciva a schivare.

La Commissione ritiene pertanto di non poter accogliere la richiesta della Società reclamante di annullamento delle sanzioni; il reclamo peraltro può essere parzialmente accolto mediante riduzione di tutte le sanzioni, tenuto conto del fatto che non sono chiari il grado di partecipazione del Corallo e del Blanco allo spintonamento di gruppo nei confronti dell’arbitro a fine gara e l’intensità del tentativo di violenza perpetrato dal Boi.

La Commissione valuta quindi commisurate al reale accadimento dei fatti la squalifica per tre gare del Corallo e del Boi e la squalifica per due gare del Blanco.

Per tali motivi, la Commissione DELIBERA


  1. di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine alle inibizioni dei dirigenti Floris Giovanni, Cau Cristiano ed Uras Michele e in ordine alle squalifiche dei calciatori Abis Bruno, Mallocci Alberto, Murru Giacomo, Pittau Fabio e Vacca Nicola

  2. di ridurre la squalifica del calciatore Corallo Sergio da quattro a tre giornate

  3. di ridurre la squalifica del calciatore Blanco Manuel Giacinto da tre a due giornate

  4. di ridurre la squalifica del calciatore Boi Luca da cinque a tre giornate.

Dispone il non addebito della tassa.
G.S. ILBONO (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Tortolì)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 24 del 10.02.2011.

Gara Ilbono / Idolo del 06.02.2011.
La Società Ilbono ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, con la quale sono state disposte la punizione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 25,00 per prima rinuncia.

La Commissione rileva che il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’art.33 comma 5° del C.G.S., in quanto non risulta stata inviata alla controparte (Società Idolo) copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo stesso.

Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo.

Dispone l’addebito della tassa.


6.Errata Corrige


Giustizia Sportiva
Campionato Juniores Regionale girone C


  • Gara: Dorgalese / Siniscola del 14/02/2011

A seguito di supplemento del direttore di gara pervenuto in data 22/02/2011 il calciatore Orru Fabio (n°5 Dorgalese) deve considerarsi squalificato per una gara in quanto espulso per somma di ammonizioni nella gara in epigrafe.




LE AMMENDE DI CUI AL PRESENTE COMUNICATO, DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO


IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

A.Madau

A.Delpin


Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 24 febbraio 2011
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